Lo stanziato di cassa deve rispettare il principio di veridicità
La Ragioneria Generale dello Stato, nella Circolare n.17/2024, ha evidenziato la necessità di rispettare il principio di veridicità nel definire lo stanziamento di cassa.
Il nuovo ordinamento contabile degli enti locali ha introdotto l’obbligo delle previsioni di cassa con riferimento al primo esercizio del bilancio di previsione: in tal modo il carattere autorizzatorio delle previsioni di competenza si estende anche alle previsioni di cassa ed i relativi stanziamenti costituiscono il limite agli impegni e ai pagamenti. Nel formulare le previsioni, gli stanziamenti di cassa devono tener conto dell’effettiva capacità dell’ente di pagare nel rispetto dei tempi di pagamento e assicurare a fine esercizio un fondo di cassa finale non negativo, in osservanza dell’art. 162 del Testo unico degli enti locali, il decreto legislativo n. 267 del 2000 (di seguito TUEL).
Viene meno al postulato di veridicità e attendibilità un bilancio di previsione dove gli stanziamenti di cassa delle entrate di dubbia e difficile esazione sono quantificati come mera somma degli stanziamenti di competenza e dei residui attivi da riscuotere, non tenendo conto dei tempi effettivi di incasso che, in considerazione dell’esigibilità dei crediti, travalicano di norma l’esercizio finanziario; i tempi di riscossione risentono anche del lasso di tempo che intercorre tra la definitività del credito e l’avvio della fase di recupero coattivo, spesso coincidente, purtroppo, con il termine decadenziale della stessa.