Liquidazione partecipata: importante presidiare i tempi della procedura
Nell’ambito delle attività di controllo ex art. 1, comma 166 e seguenti, legge n. 266/2005 e art. 148-bis del TUEL, la Corte dei conti Basilicata, con deliberazione n. 47/2024/PRSE, ha ricordato l’importanza di presidiare lo stato di liquidazione in cui versano gli organismi partecipati. I processi di liquidazione delle società partecipate, come ha precisato la Sezione, devono essere “definiti e ultimati in modo efficace, evitando che si protraggano oltre i tempi necessari, con conseguente aggravio dei costi per il Comune, anche facendo valere i propri diritti nelle opportune sedi”. Inoltre, rilevando l’“assenza nella vigente normativa di uno specifico termine per la chiusura della procedura”, i Magistrati hanno evidenziato come debbano comunque essere “evitate operazioni che si pongano in contrasto con la ratio della liquidazione stessa.”. A supporto, la Corte ha richiamato quanto indicato dalle Sezioni Riunite in sede di controllo nella deliberazione n. 19/SSRRCO/2020 del 02/12/2020, secondo cui "“L’eccessivo prolungamento temporale, oltre a porsi in contrasto con la funzione della procedura liquidatoria (tesa, in base al codice civile, a mantenere in vita la società al solo scopo di pagare i debiti e riscuotere i crediti, nella prospettiva della ripartizione dell’eventuale fondo patrimoniale residuo), non permette di completare l’effettiva attuazione dei processi di revisione in esame, aventi fonte, per le società pubbliche, nell’esigenza di perseguire obiettivi di carattere generale che trascendono gli interessi dei singoli soci (può farsi rinvio ai principi di tutela della concorrenza e del mercato e di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica, esplicitati dall’art. 1 del d.lgs. n. 175 del 2016)”.”