Liquidazione IVA dicembre: attenzione all'esigibilità per la detrazione
Entro il 18 gennaio (cadendo il 16 di sabato) i contribuenti mensili effettuano il versamento dell'IVA commerciale di dicembre, tenendo conto dell'acconto già versato al 27 dicembre. I contribuenti trimestrali verseranno il IV trimestre in sede di dichiarazione annuale.
A fine anno va posta attenzione particolare alle fatture ricevute gli ultimi giorni di dicembre che, generalmente, vengono esaminate e registrate in contabilità in un momento successivo, o a quelle non ancora pagate.
La regola generale è l'esigibilità - e quindi l'obbligo di versamento dell'imposta all'erario e la nascita del diritto alla detrazione - con riferimento alla ricezione della fattura d'acquisto. Gli artt. 19 e 25 del DPR 633/1972 (v. anche l’articolo 1, comma 1, D.P.R. 100/1998 così come modificato dal D.L. 119/2018), per le fatture emesse dal 1/1/2017, hanno imposto però termini stringenti e modalità particolari per l'esercizio della detrazione con riferimento alle fatture a cavallo d'anno. Le fatture vanno infatti annotate "in apposito registro anteriormente alla liquidazione periodica nella quale è esercitato il diritto alla detrazione della relativa imposta e comunque entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura e con riferimento al medesimo anno".
La Circolare n. 1/E/2018 ha chiarito che le fatture a cavallo d'anno, se non possono essere registrate nel mese di riferimento, vanno annotate in apposito sezionale e fatte comunque confluire nella dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta in cui sono ricevute. Ciò non vale, però, per le fatture in scissione dei pagamenti, dove il momento in cui si verifica l'esigibilità è quello del pagamento ed è a questo che vanno riferiti i termini di registrazione ed inclusione in liquidazione periodica, salvo che l'ente non opti per anticipare la registrazione in un momento antecedente.
Non tutte le fatture ricevute dagli enti locali, però, sono in scissione dei pagamenti. Per poter esercitare correttamente la detrazione occorre quindi prestare attenzione alle fatture emesse, ad esempio, dalle associazioni che fruiscono della Legge 381/1991, o dai professionisti soggetti a ritenuta, per le quali non si applica lo split payment e l'IVA è quindi addebitata in rivalsa con modalità ordinaria e versata al cedente/prestatore. Se ricevute entro il 31/12/2020, ma non ancora pagate, pena la perdita del diritto alla detrazione, dovranno essere annotate a dicembre o, successivamente, in un sezionale ad hoc per farle confluire in dichiarazione IVA. Rileva la data di ricezione tramite il Sistema di interscambio, non la data indicata fattura: per esempio, un documento emesso in data 31/12/2020, ma ricevuto il 4/1/2021, sarà di competenza del 2021.
Lo stesso vale per le fatture ricevute in regime di reverse charge, la cui esigibilità si verifica al momento della ricezione ai sensi dell'art. 17 c. 2 del DPR 633/1972. Per queste, occorre prestare attenzione anche durante l'anno, perché l'imposta non è addebitata in fattura, ma va integrata dal cessionario come IVA a debito. Quindi, andrebbero annotate annotate nel registro vendite, per la liquidazione a debito, con riferimento al mese di ricezione, e nei termini ordinari (v. sopra) per la detrazione, quindi al massimo entro la dichiarazione IVA dell'anno di ricezione, e con rifermento ad esso, senza tener conto del pagamento. Nella prassi, vengono annotate - per semplicità - ancora con riferimento al pagamento, ma, per limitare eventuali contestazioni da parte dell'Erario, in specie sulla detrazione, dovrebbero essere inserite, quantomeno a fine anno, per competenza, anche se non ancora pagate.