Linee programmatiche di mandato, presa atto o delibera

L'art. 46, comma 3, del TUEL prevede che il Sindaco presenti al consiglio comunale le linee programmatiche di mandato, ma non impone espressamente una votazione del consiglio. La norma parla infatti di "presentazione" delle linee programmatiche. (“Entro il termine fissato dallo statuto, il sindaco o il presidente della provincia, sentita la giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato”).

Se lo statuto comunale non prevede nulla di specifico, le linee programmatiche vengono normalmente presentate e discusse, senza che sia necessaria una deliberazione di approvazione.

Se lo statuto comunale prevede una deliberazione del consiglio sulle linee programmatiche, allora il consiglio è chiamato anche a votarle. Il Ministero dell'Interno ha chiarito che una previsione statutaria di questo tipo è compatibile con il TUEL, in quanto attua il ruolo di indirizzo e controllo del consiglio previsto dall'art. 42, comma 3, del TUEL.

Il parere del Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali del Ministero dell'Interno del 1° agosto 2017 afferma infatti che le norme statutarie che prevedono una deliberazione consiliare sulle linee programmatiche non confliggono con l'art. 46 TUEL e sono legittime.


In particolare, il Viminale evidenzia:

Il Comune di … ha chiesto se le linee programmatiche presentate dal sindaco ai sensi dell’articolo 46, comma 3 del d l.gs. n. 267/2000, debbano essere sottoposte al voto del consiglio comunale e formalizzate in una deliberazione collegiale o se debbano essere discusse senza votazione e senza modifica dei contenuti, dando luogo solo ad un mero verbale.

Ciò, al fine di una eventuale revisione delle relative disposizioni statutarie.

Al riguardo, così come evidenziato dall’Ente richiedente, si osserva che il predetto articolo 46, comma 3 del d l.gs. n. 267/2000 demanda allo statuto il termine entro il quale il sindaco, previa audizione della giunta, presenta al consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

Si ricorda, altresì che l’articolo 42, comma 3 del d. lgs. n. 267/2000 prescrive che lo statuto disciplina anche i modi di partecipazione del consiglio “alla definizione, all’adeguamento e alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del sindaco... e dei singoli assessori”.

Il Consiglio nella sua funzione di indirizzo e controllo come enunciata dal decreto legislativo n. 267/2000 è chiamato, dunque, a partecipare al programma amministrativo sia nella fase iniziale e sia nelle fasi intermedie, con le modalità indicate proprio nello statuto.

Lo statuto del Comune …, all’articolo 12, comma 6, stabilisce che il Consiglio delibera entro 90 giorni dalla prima seduta, sulle linee programmatiche di governo che il sindaco presenta dopo avere consultato la Giunta.

Come previsto sempre dallo statuto del Comune di … (art. 12, comma 7), il Consiglio effettua la verifica e l’adeguamento delle linee programmatiche di governo “in occasione dell’approvazione del bilancio e del suo riequilibrio periodico”.

Ciò posto, le norme statutarie relative alla partecipazione del Consiglio alle linee programmatiche del sindaco non sembrano confliggere con le previsioni del citato art. 42, comma 3 del d. lgs. n. 267/2000, essendo, invece, attuative delle medesime.

Pertanto, si ritiene che le predette linee programmatiche non possano non essere “partecipate” se non con delibere quali tipici provvedimenti con i cui gli organi collegiali manifestano la propria volontà (v. in particolare, l’art. 42, comma 4 del d. lgs. n. 267/2000, nonché la sentenza n. 1885/2011 del 19.11.2011 con la quale il T.A.R. della Campania - Salerno – non esclude la “delibera” quale forma di approvazione delle linee programmatiche del Sindaco.