Linee di trasporto: chiarimenti sull'IVA applicabile
La Risposta n. 360/2023 integra e supera la precedente n. 638/2021 in tema di aliquota applicabile alla realizzazione di linee di trasporto ed alla cessione di beni forniti per la costruzione, comprese carrozze e motrici.
In un passaggio della n. 638 si precisava infatti che, in base alla circolare n. 86 del 29 dicembre 1986: "...le operazioni aventi ad oggetto le motrici, le carrozze metropolitane e tranviarie... sono da assoggettare, invece, all'aliquota ordinaria". Tale passaggio, tuttavia, ha generato difficoltà nel caso di cessione e noleggio di motrici, carrozze e materiale rotabile ad altre imprese ferroviarie.
Secondo infatti l'interpretazione autentica fornita dall'articolo 5 del D.L. 14 marzo 1988, n. 70, all'allora n. 22) della Tabella A, Parte II allegata al d.P.R. n. 633/1972, l'aliquota IVA relativa alle "linee di trasporto metropolitane tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso deve ritenersi applicabile anche alle motrici, carrozze ed altro materiale rotabile". Nella Risoluzione prot. 430876 del 28 luglio 1992 si precisa che "il richiamo operato nell'articolo 5, primo comma del D.L. n. 70/1988 al punto 22 della Tabella A è finalizzato a rendere applicabile alle cessioni delle carrozze, motrici ed altro materiale rotabile l'aliquota IVA del 4% e non anche quello di attribuire ai cennati beni la qualifica di aree di urbanizzazione, come si può invece affermarsi, per esplicita previsione legislativa, per le linee di trasporto ad impianto fisso, metropolitane e tramviarie. Il rinvio operato dal legislatore al punto 22 della Tab. A deve ritenersi, quindi, produttivo di effetti limitati alla determinazione della sola aliquota..."
La lettura sistematica e coordinata delle norme porta a ritenere che le cessioni di materiale rotabile, nel caso ad altre imprese ferroviarie, siano da assoggettare all'aliquota IVA del 10%. Aliquota, peraltro, applicabile anche ai noleggi dei medesimi beni in virtù di quanto previsto dall'articolo 16, terzo comma, d.P.R. n. 633/1972, il quale prevede che "per le prestazioni di servizi dipendenti da contratti d'opera, di appalto e simili che hanno per oggetto la produzione di beni e per quelle dipendenti da contratti di locazione finanziaria di noleggio e simili l'imposta si applica con la stessa aliquota che sarebbe applicabile in caso di cessione dei beni prodotti, dati con contratti di locazione finanziaria, noleggio e simili".
L'Agenzia delle entrate conferma così che l'interpretazione autentica fornita (e mai abrogata), anche se riferita al soppresso n. 22 della tabella A, parte II, Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, è pienamente applicabile, in quanto sostanzialmente riferita al numero 127-quinquies) della Parte III della Tabella.
Di conseguenza, conclude "in base al combinato disposto di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto legge n. 70 del 1988 e dei numeri 127-quinquies e 127septies della tabella A, parte III allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, alle "cessioni di motrici, carrozze ed altro materiale rotabile", risulta tutt'ora applicabile l'aliquota IVA agevolata nella misura del 10%. Su tale specifico punto la Risposta n. 638/2021 deve, pertanto, ritenersi superata."
L'Amministrazione ribadisce, infine, quanto affermato dalle Risoluzioni n. 41452 e n. 430876 del 1992 ovvero che "...le cessioni di beni finiti utilizzati per la costruzione di motrici, carrozze ed altro materiale rotabile per linee di trasporto metropolitane, tramviarie ed altre linee di trasporto ad impianto fisso sono soggette all'IVA con l'aliquota loro propria. La medesima disciplina si rende conseguentemente applicabile anche agli acquisti di detti beni utilizzati per lavori di riparazione o recupero degli impianti in argomento".