Rinegoziazione contratti gestione e riscossione delle entrate
L’IFEL ha pubblicato le linee di indirizzo ANCI/IFEL - ANACAP sulla rinegoziazione dei contratti per la gestione e la riscossione delle entrate comunali, con l’obiettivo di fornire “elementi di supporto ai Comuni ed alle società affidatarie dei servizi in questione, così da impostare un confronto proficuo ed improntato a canoni di correttezza, buona fede e solidarietà, ai fini della salvaguardia della funzione entrate”.
Le conseguenze derivanti dall’emergenza epidemiologica e dai conseguenti provvedimenti specifici hanno profondamente inciso sulle entrate comunali modificando la gestione delle stesse. Pertanto, gli operatori del settore sono costretti ad affrontare situazioni inedite e spesso complicate.
“Anacap e IFEL, al fine di prevenire il possibile instaurarsi di un contenzioso tra le società che gestiscono i servizi predetti ed i Comuni affidatari, hanno definito le linee di indirizzo ... al fine di delineare – fermo il rispetto dell’autonomia decisionale degli enti locali – punti di riferimento solidi, ai quali possono conformarsi le parti contrattuali (Comuni e società affidatarie dei servizi di accertamento e riscossione delle entrate comunali) al fine di superare lo squilibrio che la pandemia può aver determinato nello svolgimento dei contratti di gestione”.
Da subito si sottolinea la necessità di tenere in considerazione il Codice civile, ma soprattutto il Codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016.
In particolare, gli Enti, ex art. 106, co. 1, lett. b, d.lgs. 50/2016 potranno modificare i contratti inserendo lavori, servizi o forniture supplementari a quelli oggetto di appalto, inizialmente non previsti, a condizione che non si verifichino “aggravi di costo, ovvero criticità conseguenti a possibili incompatibilità, di varia natura, che potrebbero verificarsi ove mutasse il contraente”, tuttavia secondo i limiti stabiliti dall’art. 106, comma 7, d.lgs. 50/2016. Viene precisato, infatti, che “solo ove una norma sopravvenuta determini una variante il cui importo economico ecceda il 50% dell’originario affidamento, la stazione appaltante, dovrà rescindere il contratto e procedere ad un nuovo affidamento. In caso contrario, può escludersi l’ipotesi risolutiva del rapporto contrattuale e le parti potranno procedere alla revisione del contratto, ovvero alla sua rinegoziazione, secondo principi di correttezza, buona fede e solidarietà”.
Anacap e IFEL indicano anche che quanto stabilito dall’art. 106, comma 11, d.lgs. 50/2016 (La durata del contratto può essere modificata esclusivamente per i contratti in corso di esecuzione se è prevista nel bando e nei documenti di gara una opzione di proroga. La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante) non trova applicazione nel caso in cui lo spostamento della scadenza del contratto sia rivolto al ripristino del sinallagma contrattuale turbato dal fatto sopravvenuto, imprevisto ed imprevedibile, in quanto in tal caso, sarà necessario procedere al riequilibrio del contratto in essere attraverso il “recupero del depauperamento subito mediante lo strumento dell’estensione temporale che, in tutta evidenza, deve essere intrinsecamente legata – in termini di durata – al suddetto recupero”.
Infine, richiamando la relazione tematica della Corte di Cassazione dell’8 luglio 2020 avente ad oggetto le novità normative sostanziali del diritto “emergenziale” anti-Covid 19 in ambito contrattuale e concorsuale” Anacap e IFEL ritengono sia necessario valutare le condizioni che possono aver determinato lo squilibrio contrattuale e di conseguenza svolgere un’opera di rinegoziazione “in chiave di ristabilimento del “piano dei costi e ricavi originariamente pattuito””.