L’indennità di vigilanza non è automatica
In materia di indennità di vigilanza è utile ricordare una Ordinanza dello scorso anno. La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con Ordinanza n. 7444 del 20.03.2025 ha affermato che, nell'ambito della Polizia Locale, la mera appartenenza formale all'area di vigilanza non determina automaticamente il diritto all'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), CCNL 6 luglio 1995. Il trattamento economico è collegato all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza previste dalla disciplina contrattuale. Analogamente, la quota assistenziale e previdenziale ex art. 208, comma 4, lett. c), Codice della strada presuppone, nei limiti stabiliti dagli atti dell'ente, lo svolgimento concreto dell'attività di Polizia Municipale
L'ordinanza affronta due questioni diverse, entrambe riguardanti il personale della Polizia Municipale per l’area di vigilanza.
1) La quota ex art. 208 Codice della strada. Il primo problema riguardava la quota dei proventi delle sanzioni del Codice della strada destinata a finalità assistenziali e previdenziali per il personale della Polizia Municipale. Il dipendente era formalmente rimasto inquadrato nel Corpo di Polizia Municipale, ma era stato temporaneamente assegnato al Servizio Archivio per ragioni disciplinari e, soprattutto, non svolgeva concretamente attività di vigilanza. La Cassazione ha affermato che tale beneficio non deriva automaticamente dalla mera appartenenza formale al Corpo. La quota prevista dall'art. 208, comma 4, lett. c), Codice della strada spetta, nei limiti stabiliti dalle deliberazioni della Giunta, solo ai componenti del Corpo di Polizia Municipale che svolgano concretamente attività di Polizia Municipale.
2) L'indennità di vigilanza ex art. 37 CCNL 6 luglio 1995. La controversia riguardava l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), del CCNL Enti locali del 6 luglio 1995. La norma prevedeva due situazioni: una misura più elevata per il personale dell'area di vigilanza che esercitasse le funzioni indicate dall'art. 5 della legge n. 65/1986; una misura ridotta per il restante personale dell'area di vigilanza non svolgente tali funzioni.
La questione posta riguardava se un dipendente formalmente inserito nell'area di vigilanza, ma che non svolgeva concretamente alcuna attività di vigilanza, avesse comunque diritto all'indennità ridotta.
La Corte di Cassazione ha negato tale possibilità, in quanto il CCNL non si limita a richiamare l'appartenenza all'area, ma utilizza espressioni come “esercizio delle funzioni” e “svolgimento”. Quindi, tale indennità spetta solo ai componenti di tale personale che, inseriti nella detta area, esercitino in concreto attività di vigilanza.