L'incarico a un pensionato non può essere operativo
La Corte dei Conti Toscana, con delibera n. 166/2026 ha evidenziato che l’incarico a un pensionato non deve riguardare lo svolgimento di compiti operativi e non deve configurarsi, per non essere elusivo, come una sostituzione di fatto del responsabile di ragioneria.
La Sezione evidenzia che l’incarico retribuito di affiancamento operativo a un soggetto collocato in quiescenza in favore del dipendente non possa travalicare i confini delle attività più volte tratteggiate nella pronuncia; difatti, qualora l’affiancamento a titolo oneroso dovesse essere finalizzato a colmare la specifica expertise tecnica richiesta per ricoprire posizioni nevralgiche e complesse per garantire il buon andamento organizzativo degli uffici dell’Ente e sostanzialmente dovesse configurare – al di là del nomen juris impiegato – un’attività di consulenza o addirittura di fatto sostitutiva nella gestione amministrativa, esso ricadrebbe nel divieto di cui all’art. 5, comma 9, citato (cfr. ex plurimis Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 172/2024/PAR).
Tali profili sono demandati all’esclusiva competenza dell’Ente, come già affermato al precedente punto 5.2.4. e le cui conclusioni sono da intendersi ivi integralmente richiamate. Da ultimo, spetta naturalmente al Comune ogni valutazione in merito alla necessità dell’incarico che si intende affidare e alla coerenza della soluzione organizzativa prospettata con i principi di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, anche alla luce dei profili di complessità e delicatezza che caratterizzano la funzione da affiancare.