Privacy: l'imposizione della vaccinazione anti-Covid non ha basi giuridiche
Il Garante della Privacy ha di recente “avvertito” la Regione Sicilia e gli altri soggetti coinvolti (datori di lavoro, medici competenti e aziende sanitarie provinciali) che l’ordinanza n. 75 del 7 luglio 2021 del Presidente della Regione non è attuabile, in quanto contrastante con le disposizioni del Regolamento UE 2016/679.
L’ordinanza, infatti, disciplina il trattamento dei dati personali relativi allo stato vaccinale dei dipendenti pubblici e degli Enti regionali, introducendo delle limitazioni ai diritti e alle libertà individuali che possono essere contemplate unicamente da norme nazionali di rango primario (previo parere dell’Autorità).
Nello specifico, le disposizioni della Regione Sicilia prevedono che tutti i lavoratori a contatto diretto con l’utenza siano invitati in maniera formale a sottoporsi alla vaccinazione e, in assenza, vengano assegnati ad una mansione differente.
Un trattamento dei dati personali relativi allo stato vaccinale così delineato introduce un requisito per lo svolgimento della prestazione lavorativa non previsto dalla legge statale, generando una disparità di trattamento con i dipendenti che svolgono le medesime mansioni sul resto del territorio italiano.
Dato che il provvedimento del Presidente della Regione Sicilia contempla anche il coinvolgimento dei datori di lavoro, il Garante ha riscontrato un possibile conflitto con la normativa nazionale che vieta a quest’ultimi di trattare dati relativi alla salute e alle scelte individuali del personale.
Il Garante è pertanto intervenuto al fine di tutelare i diritti e le libertà degli interessati, prima che le criticità ravvisate producano i loro effetti ed ha avvertito la Regione Sicilia e gli altri soggetti interessati che, in assenza di un intervento correttivo, l’ordinanza n. 75 infrange la normativa sulla privacy.