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L’importo minimo del Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni con cavi e condutture è soggetto ad aumento ISTAT.

Il Giudice di Pace di Padova con sentenza del 11 gennaio 2024 nella controversia iscritta al n. 5150 da un’azienda operante nell’ambito delle infrastrutture di rete in fibra ottica contro un concessionario della riscossione per l’occupazione suolo ha affermato che la rivalutazione ISTAT è applicabile sia per la tariffa ad utenze che per l’importo minimo forfettario di 800,00 euro dovuto a titolo di Canone Unico Patrimoniale per le occupazioni effettuate con cavi e condutture di cui al comma 831 della Legge n. 160 del 2019.

Il Giudice di Pace respinge il ricorso ritenendo legittimi gli avvisi di accertamento emessi dal concessionario per i Comune di sua competenza e rimandando ai relativi Giudici di Pace per gli Enti di altra competenza.

Importante segnalare che per giungere alla suddetta decisione viene presa in esame la risposta a quesito del MEF Prot. 13865/2022 del 2022, che richiama la circolare MEF del 20.01.2009 Prot. 1777/09 con la quale si stabiliva che la rivalutazione riguardava solo la tariffa ad utenza e non l’importo determinato in maniera forfettaria. Indipendentemente da quanto era stato statuito in relazione alla COSAP e TOSAP, evidenziando che una circolare ministeriale non può avere efficacia normativa, è pacifico che il comma 831 stabilisca l’adeguamento ISTAT annuale anche per l’importo forfettario che non può essere inferiore a 800,00 euro per ciascun Ente.