L'importo gettone dei consiglieri è aggiornato rispetto alla base 2008
La Corte dei Conti Lazio, con delibera n. 12/2025 ha affrontato nuovamente il tema della corresponsione del gettone di presenza degli amministratori locali per la partecipazione a consigli e commissioni.
L’Ente, dopo essersi soffermato sulla ricostruzione della disciplina dei gettoni di presenza, ha chiesto un parere interpretativo in merito all’articolo 1 comma 552, della legge 27 dicembre 2019 n. 160, il quale prevede che “ le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 25, lettera d), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e all'articolo 76, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati secondo le disposizioni vigenti fino a tale data”.
Il Sindaco ha, pertanto, formulato il seguente quesito: “se la misura legittima del gettone di presenza da corrispondere ai consiglieri comunali a seguito dell’entrata in vigore del decreto legge n. 112 del 2008 sia quelle vigente e cristallizzata al 25 giugno 2008 o se l’importo da corrispondere sia quello successivamente modificato dall’Ente stesso in diminuzione e rapportato agli importi previsti dal Decreto interministeriali 04/04/2000 n. 119”.
La Corte dei Conti Lazio ha risposto che la misura alla quale fare riferimento per il relativo calcolo è quella in godimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 112 del 2008 (25 giugno 2008) comprensiva degli incrementi o riduzioni determinate nel tempo ovvero delle decurtazioni di legge.