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Immobile accatastato A/10 e agevolazioni

L’immobile accatastato con categoria A/10 non può usufruire delle agevolazioni prima casa previste in materia di IMU, anche se risulta adibito ad abitazione principale. Infatti la categoria di immobili A/10 ha esclusivamente la destinazione uso ufficio. Così ha stabilito la CTR Lazio con la Sentenza n. 5009/10 del 09/11/2021, accogliendo l’appello del Comune di Roma avverso la sentenza del giudice di primo grado che, invece, aveva accolto il ricorso del contribuente.

La Commissione ha chiarito che “non contesta che un immobile accatastato A/10, ovvero come Ufficio, possa essere scelto da una persona, come propria dimora abituale ma, contesta l'applicazione dell'aliquota agevolata "trattandosi di un immobile adibito ad ufficio". Tale principio trova dei limiti quando si voglia far valere un diritto quale quello di usufruire di agevolazioni fiscali. Appare quindi necessario che il contribuente si attivi, presso gli Uffici dell'Amministrazione Finanziaria, come nella specie ha fatto solo nel 2014, a far rettificare la destinazione dell'immobile de quo. La detrazione IMU costituisce un'agevolazione fiscale cui il contribuente ha diritto solo se abbia operato in conformità alle leggi che la prevedono.

Secondo la Commissione l’accatastamento in A/10, che prevede la destinazione del bene ad ufficio, prevale, sul piano fiscale, rispetto all’utilizzo del bene quale abitazione principale. Di conseguenza, è onere del contribuente richiedere una modifica della categoria catastale A/10 funzionale ad allinearla all’uso effettivo dell’immobile. Fino a quando non sarà effettuata tale variazione, non risulta possibile accedere alle agevolazioni IMU previste per l’abitazione principale.