Legge bilancio 2025, sui limiti trattamento accessorio personale, concorre anche il welfare integrativo
Il comma 124 art. 1 disegno di legge di bilancio 2025, approvato ieri dalla Camera prevede - al fine di evitare interpretazioni normative suscettibili di determinare maggiori oneri a carico della finanza pubblica (come precisato nella relazione illustrativa della proposta emendativa che ha introdotto tale comma) - che, ai fini del rispetto del limite rappresentato dall’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale del settore pubblico - di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 - concorrono anche le risorse destinate - nell’ambito della contrattazione integrativa o di analoghi accordi previsti per il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico - a benefici di natura assistenziale e sociale previsti in materia di welfare integrativo, fatte salve le risorse riconosciute a tale fine da specifiche disposizioni di legge o da previgenti norme di contratto collettivo nazionale.
Come evidenzia, il Servizio Studi della Camera, occorre ricordare che, in base al limite generale finora vigente (di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017) e fatte salve le norme specifiche, l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione e ivi compreso il personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.
Si ricorda che il comma 121 dell’art. 1 del provvedimento in esame prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001 , l’individuazione di una percentuale di incremento rispetto al monte retributivo del 2021 (delle medesime amministrazioni). Gli incrementi dei trattamenti sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024.