Limiti spese di personale e lavoro interinale
La Corte dei Conti Puglia, con delibera 116/2020 ha risposto ad una richiesta di parere in merito al rapporto fra i limiti vigenti nella materia di spesa personale negli enti locali e l'acquisto di lavoro interinale, un tempo determinato, finalizzato alla realizzazione dell'obiettivo di potenziamento del Servizio Sociale Professionale deciso e finanziato, con trasferimento di risorse al Comune, dall'Ambito territoriale per la gestione del Piano di Zona. In particolare, è stato chiesto se tale spesa possa ritenersi esclusa in quanto totalmente a carico del Fondo Povertà nazionale.
Il Collegio ritiene che, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni, disciplinate dall'art. 33, comma 2, del dln 34/2019 e dal successivo dm 15 del 17.3.2020, possono essere escluse le spese impegnate per il reclutamento di un tempo personale determinato che trovino copertura in finanziamenti finalizzati attribuiti ai sensi del d.lgs. n. 147/2017 e del connesso dm 18.5.2018.