Limiti di spesa di personale, rimane quello del tempo determinato
Il DL 144/2026, come noto, ha eliminato il vecchio e anacronistico limite di spesa di personale ex art. 1 comma 557 e comma 562 Legge 296/2006. Per gli enti locali si è quindi affermato il principio secondo cui le assunzioni a tempo indeterminato non sono più governate principalmente dal vecchio tetto storico di spesa previsto dall'art. 1, comma 557 e seguenti, della Legge 296/2006, ma dal criterio della sostenibilità finanziaria introdotto dall'art. 33 del DL 34/2019 e dai relativi decreti attuativi.
Tuttavia, ciò non significa che siano venuti meno tutti i vincoli in materia di personale. In particolare, continua a trovare applicazione l'art. 9, comma 28, del DL 78/2010, che disciplina il ricorso al lavoro flessibile (contratti a tempo determinato, somministrazione, co.co.co. e altre forme assimilate).
Quindi, potrebbe verificarsi che l'ente locale può avere capacità assunzionale e sostenibilità finanziaria per assumere nuovo personale stabile, ma può essere contemporaneamente limitato nelle assunzioni a tempo determinato dal tetto previsto dall'art. 9, comma 28, DL 78/2010. Per il lavoro flessibile, infatti, resta vigente il limite collegato alla spesa sostenuta nel 2009, che costituisce ancora il parametro di riferimento generale.
Per migliorare questo aspetto, sono previsti emendamenti in sede di conversione in legge del DL 144/2026.