Limiti all'utilizzo dei mutui per finanziare debiti fuori bilancio
La Corte Conti Lombardia, con delibera n. 67/2024 ha fornito chiarimenti in merito all’articolo 194, comma 3, del TUEL e alla possibilità per i comuni in condizione di disavanzo di accendere mutui per la copertura dei debiti fuori bilancio.
La possibilità per l’ente locale di fare ricorso a mutui è subordinata alla circostanza che l’ente stesso “non possa documentalmente” provvedere con le risorse espressamente indicate dall’art. 193, comma 3, il cui utilizzo per la copertura dei debiti fuori bilancio è funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.
L’articolo 194, comma 3 prevede dunque, ove non possa provvedersi con le modalità espressamente indicate nell’art.193, commi 2 (rateizzazione del debito con accordo coi creditori) e 3, la possibilità di ricorrere ai mutui per il finanziamento di debiti fuori bilancio, ma solo per spese di investimento, dato il vincolo dell’art. 119 della Costituzione, introdotto dall’art. 5 della legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3.
Il legislatore limita ulteriormente la possibilità di indebitamento degli enti, richiedendo di soddisfare le condizioni poste negli artt. 202 e seguenti del TUEL e, in particolare, introducendo un vincolo quantitativo con l’art.204, derogabile esclusivamente nel caso di ente in piano di riequilibrio (ex art.243-bis, comma 8, lettera g).