Limiti al soccorso finanziario
La Corte dei Conti Lazio, nell’analizzare la gestione di una società in house capitolina, ha rilevato una scorretta rappresentazione delle condizioni di salute della stessa a seguito di stanziamenti di bilancio e successivi riconoscimenti di debiti della società da parte del Comune.
In particolare, la Sezione ha ritenuto in contrasto con i limiti posti dall'art. 14 del TUSP il sistematico pagamento, posto in essere dall’Amministrazione capitolina, delle sentenze risarcitorie di condanna rese nei confronti della società in house. Ciò in quanto il cd. divieto di soccorso finanziario, contenuto all'art. 14 del TUSP, permette l’intervento del socio pubblico solo a determinate condizioni non configurabili nel caso di specie.
La Corte ha altresì ricordato che, nel caso di specie, “il socio pubblico non può ricorrere alla procedura prevista dall’art. 194 del TUEL” in quanto “il rapporto tra socio pubblico e società partecipata, ancorché in house, non consente al primo di utilizzare la procedura di riconoscimento dei debiti fuori bilancio per il pagamento di debiti della Società, attesa l’alterità tra i due soggetti e l’autonomia patrimoniale propria delle società di capitali”.
La Corte ha dunque invitato l’Amministrazione ad adottare tutte le “misure finalizzate a superare le criticità ... accertate, anche in ragione degli obblighi di razionalizzazione che interessano tale società” ricordando che “qualsiasi scelta di razionalizzazione verrà effettuata dal socio pubblico, occorrerà in ogni caso riportare a fisiologia i rapporti con questa Società in house, per una puntuale conoscenza della situazione di bilancio necessaria per valutare le ricadute finanziarie sul bilancio pubblico di ogni ipotesi di razionalizzazione”. (Corte dei Conti Lazio, deliberazione n. 47/2021/GEST)