Limiti al sindacato sulla discrezionalità tecnica delle commissioni di gara: una recente pronuncia del Consiglio di Stato
Il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sui limiti del sindacato giurisdizionale in materia di valutazioni tecniche delle commissioni di gara negli appalti pubblici, ribadendo principi consolidati, ma fornendo anche importanti precisazioni operative.
I Giudici hanno infatti confermato che nelle gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il sindacato sulle valutazioni tecniche della commissione è limitato ai soli casi di manifesta e macroscopica erroneità o irragionevolezza.
Come evidenziato nella pronuncia, per contestare efficacemente il giudizio della commissione non è sufficiente evidenziarne la mera non condivisibilità, dovendosi invece dimostrare la palese inattendibilità e l'evidente insostenibilità del giudizio tecnico compiuto.
Il principio trova conferma anche nella precedente sentenza n. 7094 del 2024, all'interno della quale il Consiglio di Stato aveva ribadito che "il sindacato del giudice amministrativo sull'esercizio della propria attività valutativa da parte della Commissione giudicatrice di gara non può sostituirsi a quello della pubblica amministrazione, in quanto la valutazione delle offerte rientra nell'ampia discrezionalità tecnica riconosciuta alla commissione".
Particolarmente significativo è il passaggio in cui i giudici sottolineano che la contestazione atomistica di singoli elementi valutativi non è idonea ad inficiare la valutazione globale e sintetica effettuata dalla Commissione, quando il disciplinare prevede una pluralità di criteri che concorrono a definire il giudizio complessivo.
Come chiarito nella sentenza n. 6696 del 2022, il controllo del Giudice, pur essendo pieno ed effettivo, non può mai essere sostitutivo: il Giudice può ripercorrere il ragionamento seguito dall'amministrazione per verificarne la ragionevolezza, la logicità e la coerenza, ma non può sostituirvi un proprio sistema valutativo.
La giurisprudenza ha inoltre precisato che sono inammissibili le censure che, pur formalmente dirette a contestare vizi di legittimità, mirano in realtà ad ottenere una sostituzione delle valutazioni tecniche riservate alla stazione appaltante. Come evidenziato nella sentenza n. 6231 del 2021, non è sufficiente dedurre genericamente l'irrealizzabilità o inidoneità delle offerte tecniche sulla base di una diversa valutazione dei criteri tecnici, ma occorre dimostrare puntuali e specifiche difformità rispetto al progetto posto a base di gara.
La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento ormai consolidato che, nel bilanciamento tra esigenze di tutela e rispetto della discrezionalità tecnica, individua precisi confini al sindacato del giudice amministrativo, consentendogli di intervenire solo in presenza di macroscopiche illegittimità, senza potersi sostituire nelle valutazioni di merito riservate alla commissione di gara.
Tale impostazione mira a garantire, da un lato, l'effettività della tutela giurisdizionale e, dall'altro, la salvaguardia degli spazi di discrezionalità tecnica necessari per una corretta valutazione delle offerte.