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Limite trattamento accessorio superabile se finanziato dall'esterno

La Corte Conti Liguria, con parere n. 5/2022 ritiene che la spesa per il trattamento accessorio del personale non sia sottoposta al limite di cui all’art. 23 co. 2 del d.lgs. n. 75/2017, nel caso in cui sia coperta da specifici finanziamenti statali, quali quelli erogati ai sensi dell’art. 239 del d.l. 34/2020, a condizione che, in concreto, vengano rispettati tutti i presupposti e le condizioni definite dalla giurisprudenza contabile.

Richiamo normativo:

DL 34/2020 art. 239 Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione

  1. Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è istituito un Fondo, con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2020, per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, destinato alla copertura delle spese per interventi, acquisti e misure di sostegno a favore di una strategia di condivisione e utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali, della diffusione dell’identità digitale, del domicilio digitale e delle firme elettroniche, della realizzazione e dell’erogazione di servizi in rete, dell’accesso ai servizi in rete tramite le piattaforme abilitanti previste dagli articoli 5, 62, 64 e 64-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonché per i servizi e le attività di assistenza tecnico-amministrativa necessarie. Le suddette risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri per essere assegnate al Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione, che provvede alla gestione delle relative risorse.
  2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono individuati gli interventi a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1, tenendo conto degli aspetti correlati alla sicurezza cibernetica. Con i predetti decreti, le risorse di cui al comma 1 possono essere trasferite, in tutto o in parte, anche alle pubbliche amministrazioni e ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per la realizzazione di progetti di trasformazione digitale coerenti con le finalità di cui al comma 1.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a euro cinquanta milioni per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 265.