Limite salario accessorio
La Corte dei Conti Campania, con delibera 23/2021 si è espressa in merito al trattamento accessorio, in particolare in riferimento all’invarianza del valore medio pro capite 2018.
Il Comune istante, con riferimento al salario accessorio dei dipendenti in servizio, chiede l’esatta interpretazione del limite allo stesso, delineato nell’ultimo capoverso del comma 2, per il quale il limite di cui all’art. 23, comma 2, del d. lgs. 75 del 2017 è adeguato, in più o in meno, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite del 2018, per la contrattazione integrativa e la posizione organizzativa, prendendo come base il personale in servizio al 31.12.2018.
Orbene, tenendo presente il benchmark costituito dalla somma al 31.12.2018 dello stock di salario accessorio, e tenuto conto delle cessazioni di personale dall’1.1.2019, permane il limite originario stabilito dall’art. 23, comma 2 de d.lgs. 75 del 2017, punto di partenza a seguito della nota sentenza della Corte costituzionale nr. 175 del 2015 che ha considerato illegittimo il blocco del salario accessorio istituito dall’1.1.2011 a far data dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza. Tanto in aderenza con quanto stabilito dalla Sezione Lombardia (parere nr. 95 del 2020).
L’ente chiede un parere calcolo del valore medio pro capite riferito all’anno 2018 di cui al già menzionato art. 33, comma 1: la Sezione ritiene di rifarsi integralmente a parere collegiale, (nr. 97 del 2020) secondo cui: “In questo nuovo quadro normativo, coordinando le due disposizioni citate circa il limite al trattamento accessorio (art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75 del 2017 e 33, comma 2, D.L. n. 34 del 2019) la disciplina che ne risulta è la seguente: il riferimento base è previsto dall'art. 23, comma 2, cit. (indicato nell'anno 2016); questo dato deve, poi, essere adeguato, aumentandolo o diminuendolo, in modo da assicurare l'invarianza nel tempo del valore medio pro-capite del 2018. In tal modo, superando definitivamente il limite del trattamento accessorio del 2016, e costruendone uno nuovo, a partire dal 2018, si garantisce a ciascun dipendente un valore medio, in caso di assunzione di nuovi dipendenti, tale che all'incremento del numero dei dipendenti, l'ammontare del trattamento accessorio cresca in maniera proporzionale.
Qualora, invece, il numero di dipendenti dovesse diminuire non è possibile scendere al di sotto del valore - soglia del trattamento accessorio del 2016. La norma prevista dall'art. 23, c .2, D.Lgs. n. 75 del 2017, rimanendo in vigore, non deve più essere considerata come valore assoluto da prender e a riferimento, bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio; e ciò anche in considerazione del fatto che, trattandosi di un trattamento accessorio ormai maturato, esso rappresenta un diritto quesito che non può essere negato, in caso di diminuzione di dipendenti.
Del resto, il D.M. 17 marzo 2020 cit. prevede, in motivazione, che "è fatto salvo il limite iniziale, qualora il personale in servizio sia inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018".