Limite al trattamento accessorio personale nell’ammontare complessivo
La Corte Conti Lombardia si è espressa con parere n. 115/2023 sulla corretta modalità di rispetto del “tetto del 2016 delle risorse accessorie”, ai sensi dell’articolo 23, comma 2 del decreto legislativo n. 75 del 2017.
Nello specifico il quesito chiede se la norma richiamata, “a fronte di una riduzione della quota percentuale della convenzione di segreteria rispetto al 2016”, consenta di utilizzare “lo spazio liberato dalla modifica della percentuale di riduzione del Segretario” per “finanziare l’incremento del limite a disposizione delle posizioni organizzative” e, conseguentemente, destinare le risorse ricavate “al trattamento accessorio del personale”.
La Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per la Lombardia – esprime il seguente parere sul quesito: “Al fine di osservare correttamente il tetto 2016 delle risorse accessorie, ai sensi dell’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75 del 2017, il comune deve considerare le risorse necessarie al trattamento accessorio del personale nel loro ammontare complessivo”.