Limite al trattamento accessorio e nuova disciplina assunzionale
La Corte dei Conti Campania, con deliberazione 97/2020, ha chiarito che il limite del trattamento accessorio di cui all'art. 23, c.2, del d.lgs n. 75/2017, va integrato con le indicazioni normative di cui all'art. 33, c.2, del d.l. n.34/3019, convertito dalla l. n. 58/2019.
Le disposizioni del precitato art. 33, c. 2, non hanno comportato l'abrogazione delle norme di favore di cui all'art. 11 bis del d.l. n. 135/2018, convertito dalla l. n. 12/2019, che consentono di non considerare nel limite del trattamento accessorio gli aumenti delle indennità di "risultato" e di "posizione" di cui all'art. 15 del CCNL del personale degli EE.LL.
Tali aumenti, tuttavia, sono computati nella spesa complessiva del personale e concorrono a ridurre gli spazi assunzionali dell'ente, come precisato dalla SRC Lombardia con il parere di cui alla delib. n. 210/2019.