Limite agli idonei nei concorsi pubblici, rettifica in arrivo
Un emendamento al DL 75/2023 in conversione in legge alla Camera ammorbidisce la nuova regola dei limiti agli idonei nei concorsi pubblici inserita nel TUPI (Dlgs 165/2001) dal DL 44/2023 convertito in Legge 74/2023 pari al venti per cento dei posti rispetto al totale dei posti già oggetto del bando (ferma restando, per l’idoneità, anche la condizione del conseguimento di un punteggio non inferiore a quello minimo previsto dal bando).
In particolare, l’emendamento prevede quanto segue:
Art. 28-bis. (Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
1.Al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 28, comma 1-ter, quarto periodo, le parole «i bandi definiscono» sono sostituiti dalle seguenti: «i bandi, che possono essere adottati anche da ogni singola amministrazione, definiscono»;
b) all'articolo 32, comma 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ed è adeguatamente valorizzata, se di durata almeno biennale, nei bandi di concorso per l'accesso alla dirigenza, nonché nelle procedure di conferimento di incarichi dirigenziali qualora attinenti con l'esperienza maturata durante il servizio prestato temporaneamente all'estero»;
c) all'articolo 35, il comma 5-ter, il quarto e il quinto periodo sono sostituiti dai seguenti: «Nei concorsi pubblici, ad esclusione di quelli banditi per il reclutamento di personale sanitario e socio sanitario, educativo, scolastico, incluso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il limite del 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo. La disposizione di cui al quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle Regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati, che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a 20 unità e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge n. 131 del 2003, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni di cui al presente comma.».
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assumere, a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, nel biennio 2023-2024, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nei limiti della vigente dotazione organica, sessanta unità di personale dirigenziale di livello non generale. Una quota non inferiore al 50 per cento dei posti è ricoperta attraverso procedure concorsuali pubbliche o mediante scorrimento di graduatorie vigenti anche di altre pubbliche amministrazioni. Una quota non superiore al 30 per cento dei posti residui è riservata, attraverso procedure comparative che tengono conto dei criteri e requisiti previsti dall'articolo 28, comma 1-ter, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al personale appartenente ai ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei titoli di studio previsti dalla legislazione vigente e che abbia maturato almeno cinque anni di servizio nella terza area professionale. Una ulteriore quota non superiore al 15 per cento dei medesimi posti residui è altresì riservata al personale di cui al periodo precedente, in servizio a tempo indeterminato, che ricopre presso il Ministero dell'economia e delle finanze incarichi di livello dirigenziale non generale di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per almeno un biennio e con valutazione positiva.