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Limitare le tipologie di entrate escluse da FCDE

La Corte dei Conti Lombardia, con delibera n. 143/2024 ha evidenziato che “a tutela dell’equilibrio di bilancio e della sana e prudente gestione è necessario limitare il più possibile le tipologie di entrate escluse dal calcolo FCDE e dare adeguata evidenza nella Nota integrativa al bilancio delle ragioni per le quali non si provvede all’accantonamento con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione (cfr. Sez. reg. contr. Lombardia n. 109/2024/PRSE).

Nel caso in esame, nel determinarsi per il mancato accantonamento a fronte dei crediti sopra menzionati, il Comune avrebbe dovuto illustrare debitamente in Nota integrativa le ragioni per le quali riteneva di non dover provvedere alla relativa svalutazione nel rispetto dell’art. 11, comma 5, del d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, a mente del quale “la nota integrativa allegata al bilancio di previsione indica: a ) i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo”, laddove “non previsto” deve intendersi come non determinato dall’ente; nonché dell’Esempio n. 5 contenuto nell’Appendice tecnica all’All. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, il quale evidenzia che “con riferimento alle entrate che l’ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio”.