Licenziamento disciplinare per falsa attestazione di presenza in servizio
La Corte di Cassazione, con sentenza della Sez. lavoro n. 20560/2021, si è espressa in tema di sanzioni disciplinari irrogate a seguito della falsa attestazione di presenza da parte dei pubblici impiegati.
I Giudici di legittimità hanno chiarito che, nei giudizi disciplinari che si svolgono davanti alle Autorità pubbliche (compresi, quindi, anche quelli contro i dipendenti della PA), la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ha efficacia, a norma degli artt. 445 e 653 c.p.p., di giudicato quanto all’accertamento del fatto, nonché alla sua illiceità penale e all’affermazione che l’imputato lo ha commesso.
Pertanto, nelle ipotesi in cui la contrattazione collettiva fa riferimento, ai fini della graduazione delle sanzioni disciplinari a carico del dipendente, alla sussistenza, per i medesimi fatti, di sentenza di condanna penale, deve farsi rientrare all’interno di questa categoria anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p.
La Suprema Corte ha altresì sottolineato che il riferimento effettuato dall’art. 653 c.p.p. al «giudizio per responsabilità disciplinare davanti alle pubbliche autorità» non è idoneo a delimitare la valenza della norma alla sola fase della valutazione amministrativa, dal momento che l’ordinamento non può riconoscere l’efficacia di giudicato alla sentenza penale di patteggiamento unicamente nel caso in cui sia la Pubblica Amministrazione a valutare l’addebito (e non anche in quello in cui vi sia la discussione in sede giudiziale), a meno che non sia sua intenzione contraddirsi.