Licenziamento in caso di assenza ingiustificata
La Corte di Cassazione si è di recente espressa, con sentenza della Sezione Lavoro n. 17600/2021, sulla sanzione di cui all’art. 55-quater del D. lgs. n. 165/2001.
Il ricorso è stato presentato da un dipendente licenziato per non aver giustificato la propria assenza superiore ai tre giorni lavorativi.
I Giudici di legittimità, nell’esaminare la questione sottoposta alla loro attenzione, hanno in primis evidenziato che il Legislatore del 2009, per mezzo dell’articolo sopra citato, ha introdotto e tipizzato alcune ipotesi particolarmente gravi di infrazione e, in quanto tali, ritenute idonee a fondare un licenziamento. Tra dette ipotesi vi è anche quella dell’assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni superiore a tre nell’arco di un biennio.
La tipizzazione ex ante di questa causa di licenziamento pone in capo al dipendente l’onere di dedurre e fornire gli elementi che consentano di valutare la sussistenza di circostanze che impediscano lo svolgimento della prestazione lavorativa (attività che comprende anche il rispetto degli obblighi strumentali di correttezza e diligenza).
La Suprema Corte ha proseguito specificando che, in caso di assenza per malattia, la stessa dev’essere giustifica.
Inoltre, secondo quanto statuito da costante giurisprudenza, nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore ai dieci giorni e, comunque, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, la stessa dev’essere giustificata esclusivamente mediante certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica ovvero da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale (Cfr. Corte di Cass., Sez. Lav., sentenza 24 aprile 2018, n. 10086; Corte di Cass., Sez. Lav., sentenza 26 settembre 2016, 18858). Questi ultimi devono poi trasmettere la certificazione per via telematica all’INPS che, a sua volta, la inoltra all’Amministrazione interessata.
Il Legislatore ha quindi posto in capo al dipendente l’obbligo di attivarsi per fornire i motivi impeditivi della prestazione lavorativa e, in caso di inosservanza delle prescrizioni di cui all’art. 55-quater, è prevista la sanzione disciplinare del licenziamento (senza preavviso).
Pertanto, ai fini di giustificare l’assenza, non risulta sufficiente l’avviso effettuato dall’impiegato al proprio datore, ma è necessario l’inoltro della certificazione medica da parte soggetti di cui sopra.
In assenza di detta certificazione, l’Amministrazione può licenziare il dipendente assente da più di tre giorni.