Liberalizzazione utilizzo risorse da rinegoziazione mutui estesa anche al FAL - fondo anticipo liquidità
Le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato, in sede di conversione in legge del DL 113/2024 hanno approvato emendamento volto a estendere le liberalizzazioni sull'utilizzo in parte corrente delle risorse derivanti da rinegoziazioni mutui anche al FAL . La norma interviene sull'art. 18 del DL 113/2024 e non se ne comprende la ragione, visto che le risorse liberate dal FAL dopo pagamento rata, già attualmente sono utilizzabili in parte corrente, purchè non destinate alla copertura del rimborso della rata di rimborso del prestito di cassa dell'anno seguente. La liberalizzazione anche di quest'ultimo punto non appare convincente. Il testo dell'emendamento è il seguente:
al comma 1 aggiungere in fine le seguenti parole: ", nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 10 del medesimo decreto-legge n. 35 del 2013, relative alla sezione enti locali del "Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili« e successivi rifinanziamenti";
Richiamo normativo:
DL 113/2024 art. 18 (Interpretazione autentica in materia di rinegoziazione dei mutui da parte degli enti territoriali)
1.L'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, si interpreta nel senso che le risorse di cui al medesimo comma sono anche quelle di cui all'articolo 2, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
DL 78/2015 art. 7, comma 2 (utilizzo risorse da rinegoziazione mutui)
2.Per gli anni dal 2015 al 2026, le risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione di mutui nonché dal riacquisto dei titoli obbligazionari emessi possono essere utilizzate dagli enti territoriali senza vincoli di destinazione.
2-bis.All'articolo 259, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Negli enti locali il predetto termine è esteso a quattro anni”
Legge 244/2007 art. 2 comma 46 (Attuazione dei piani di rientro regionali in materia sanitaria)
DL 35/2013 art. 2 (Pagamenti dei debiti delle regioni e delle province autonome)
DL 35/2013 art. 3 (Pagamenti dei debiti degli enti del servizio sanitario nazionale-SSN)
DL 35/2013 art. 1 (Pagamenti dei debiti degli enti locali)