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Lettera di patronage comporta accantonamento a fondo rischi

La Corte dei Conti Piemonte ha chiarito con delibera 36/2020 le norme e i principi contabili da applicare in sede di rappresentazione in bilancio delle vicende legate all’esistenza di una lettera di patronage "forte", che costituisce una garanzia atipica idonea ad impegnare l’Ente, con impatto sui flussi di cassa e sul patrimonio di esso.

A tale proposito non pare eludibile l’obbligo dell’Ente di accantonare un congruo importo al fondo rischi per il contenzioso, parametrato alle spese legali, all’entità dell’avversa pretesa e alle probabilità di accoglimento, secondo quanto disposto dal principio contabile al punto 5.2, lettera h), dell’allegato 4/2 al D. Lgs 118/2011.

Quanto sopra nel caso in cui l’Ente non ritenga, in base alle proprie valutazioni discrezionali sui profili concreti della fattispecie, di provvedere all’accantonamento dell’intero importo della garanzia, secondo le regole dettate dall’art. 204 TUEL e dal punto 5.5 dell’allegato 4/2 del D. Lgs 118/2011, a titolo di passività potenziale