← Indietro

L’estinzione del reato e diniego del condono – nessun automatismo

Il TAR del Lazio con sentenza 15151/2024 è tornato a ribadire i rapporti intercorrenti tra giudizio penale e giudizio amministrativo.

In particolare il ricorrente, con unico motivo, contestava la presunta illegittimità di un provvedimento di diniego del condono, sul presupposto che la sentenza all’esito del quale è stato definito il procedimento penale a suo carico ha estinto il reato edilizio di cui all’art. 20 lett. b) L. 47/85 per avvenuto pagamento dell’oblazione, ritenendo, inoltre, che tale circostanza avrebbe in lui ingenerato la legittima aspettativa al futuro rilascio della sanatoria poste che nel corso del procedimento non era stata rilevata da parte del giudice la presenza di vincoli ostativi alla concessione dello stesso.

Il TAR ha precisato che “la diversa natura dell’oggetto del processo (in un caso rappresentato dalla penale responsabilità dell’imputato e dall’altro nell’accertamento della legittimità dell’atto) può determinare, come in questo caso, che un medesimo fatto possa non qualificarsi come reato nei confronti di chi lo ha commesso ma, di contro, essere legittimamente posto a fondamento di un provvedimento inibitorio o repressivo da parte della pubblica amministrazione” ricordando che “nei rapporti tra giudizio penale e giudizio amministrativo, la regola, almeno tendenziale, è quella dell'autonomia e della separazione, fermo il disposto di cui all'art. 654 c.p.p., secondo cui il giudicato penale non determina un vincolo assoluto all'amministrazione per l'accertamento dei fatti rilevanti nell'attività di vigilanza edilizia”.

Il Collegio sottolinea, inoltre, che il carattere vincolante degli esiti del giudizio penale nei riguardi del giudizio amministrativo è soggetto a presupposti rigorosi:

- “Sotto il profilo soggettivo, il giudicato è vincolante solo nei confronti dell'imputato, della parte civile e del responsabile civile che si sia costituito o che sia intervenuto nel processo penale. Non, quindi, nei confronti di altri soggetti che siano rimasti ad esso estranei, pur essendo in qualche misura collegati alla vicenda penale”;

- “Sotto il profilo oggettivo, il vincolo copre solo l'accertamento dei “fatti materiali” e non anche la loro qualificazione o valutazione giuridica, che rimane circoscritta al processo penale e non può condizionare l'autonoma valutazione da parte del giudice amministrativo o civile o dell’amministrazione (Cons. Stato, Sez. VI, 20/01/2022, n. 358; 15/2/2021, n. 1350; 23/11/2017, n. 5473; 28/7/2016, n. 3403; Sez. V, 17/3/2021, n. 2285)”.

Alla luce delle suesposte considerazioni il TAR ha ritenuto la circostanza che il reato sia stato dichiarato estinto non dovesse vincolare il Comune permettendo allo stesso di valutare diversamente la vicenda rigettando la richiesta di condono, inoltre, ritenendo il diniego congruamente motivato “sull’esistenza di diversi e strutturati vincoli paesaggistici e archeologici” ha rigettato in toto il ricorso.