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L’esenzione IMU sui fabbricati rurali prescinde dalla qualifica di imprenditore agricolo

La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado, con sentenza n. 1409 del 01.12.2022 si è espressa in merito ad esenzione IMU in caso di immobile assegnato in comodato a un imprenditore agricolo.

Ai fini del conseguimento dell’esenzione dall’IMU, ex art. 1, comma 708, L. 147/13, per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all’art. 13, D.L. 201/11, conv. in L. 214/11, non è in alcun modo prescritto che l’attività agricola debba essere necessariamente esercitata dallo stesso soggetto d’imposta.

E’, di conseguenza, richiesto il soddisfacimento del solo requisito oggettivo realizzato dalla circostanza che il fabbricato rurale sia una costruzione necessaria allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’art. 2135 del codice civile. La norma, infatti, non esige che la qualifica di imprenditore agricolo sia posseduta direttamente dal soggetto d’imposta. Nel caso di specie, concludono i giudici toscani, l’immobile concesso in comodato a un imprenditore agricolo beneficia dell’agevolazione poiché catastalmente classato in categoria D/10 come fabbricato rurale.