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L'esenzione IMU prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), D. LGS. 504/1992 non spetta per gli immobili gestiti da IACP

La Corte di Cassazione di recente ha ribadito che “l'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. n. 504 del 1992 non spetta per gli immobili gestiti da IACP, e cioè da aziende per l'edilizia residenziale pubblica, richiedendosi la duplice condizione, insussistente per questa categoria di beni, dell'utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore e dell'esclusiva loro destinazione ad attività peculiari che non siano produttive di reddito”.

La Cassazione, infatti, con l’ordinanza 16055/2021, pubblicata il 09/06/2021, ha precisato che l’agevolazione di cui all’art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992 opera solo ove sussistano le seguenti condizioni:

- utilizzazione diretta degli immobili da parte dell'ente possessore

- esclusiva destinazione degli immobili ad attività peculiari, che non siano produttive di reddito

L’esenzione, dunque, non può spettare in caso di utilizzazione indiretta dell’immobile, anche se assistita da finalità di pubblico interesse.

È necessario precisare che la norma in questione ha natura speciale ed è derogatoria rispetto alla norma generale che istituisce l’IMU. Pertanto, si tratta di una norma di stretta interpretazione, che può essere applicata solo nelle ipotesi determinate dalla legge. In tali casi, infatti, vige il divieto di applicazione analogica e di interpretazione estensiva, ai sensi dell'art. 14 preleggi.

Per tutte queste ragioni, in continuità con l’orientamento prevalente, la Corte ritiene che: “l'esenzione riconosciuta dall'art. 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. n. 504 del 1992, per gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art. 87, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 917 del 1986 (enti pubblici e privati, diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato e non aventi per oggetto esclusivo o principale l'esercizio d'attività commerciali), purché destinati esclusivamente - fra l'altro - allo "svolgimento d'attività assistenziali", non spetta … agli enti pubblici non economici che esercitano nell'ambito locale le funzioni già attribuite agli Istituti Autonomi per le Case Popolari, non essendo sufficiente la pretesa destinazione "esclusiva" allo svolgimento di attività assistenziale, ma occorrendo la destinazione diretta e immediata dell'immobile allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente, aspetto non ravvisabile in caso di utilizzazione indiretta degli alloggi di edilizia residenziale pubblica concessi in godimento a cittadini assegnatari, e comunque assoggettati al pagamento di pigioni - sia pure inferiori a quelle di mercato - remunerative del capitale investito”.