L’esclusione dalla gara non compete alla commissione
Il TAR Toscana, con sentenza n. 685/2022 ha evidenziato che la competenza ad escludere le offerte non in linea con gli atti di gara, spetta sempre al RUP e non alla Commissione. La Commissione di gara ha solo una funzione di proposta, mentre al Responsabile Unico del Procedimento – RUP – spetta la decisione finale ed il potere di disporre l’esclusione dell’operatore economico dalla gara.