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Legge bilancio 2025, tariffe affissioni pubblicitarie

L'art. 100 comma comma 2-bis disegno di legge di bilancio 2025 interviene sulle disposizioni in materia di canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.

La lettera a), modificando il comma 817 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019, prevede che la facoltà di variazione del gettito del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria mediante la modifica delle tariffe avvenga secondo criteri di ragionevolezza e gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del prelievo e della loro associazione a elementi di arredo urbano e di servizio al trasporto pubblico locale o alla mobilità sostenibile.

Le lettere b) e c), novellando il comma 821, stabiliscono rispettivamente che nel regolamento con cui viene disciplinato il presente canone debba essere indicata la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni solo qualora i comuni non si avvalgano della facoltà di non svolgere un servizio pubbliche affissioni e che il canone per gli impianti ubicati su suolo privato o comunque in ambiti privati possa essere ridotto fino alla metà.

La lettera d), intervenendo sul comma 825, dispone che dalla superficie complessiva del mezzo pubblicitario assunta come parametro ai fini della determinazione del canone vada esclusa quella relativa agli elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario.

La lettera medesima stabilisce, altresì, che, in caso di installazione di una pluralità di segnali turistici o di territorio o di frecce direzionali, su un unico impianto pubblicitario, anche riferiti a soggetti ed aziende diverse, la superficie da assoggettare al canone unico patrimoniale è quella dell’intero impianto oggetto della concessione o dell’autorizzazione, mentre, qualora i titolari del provvedimento di concessione o di autorizzazione all’installazione dell’impianto siano diversi, il canone va liquidato distintamente, commisurandolo alla superficie del segnale o del gruppo segnaletico che è nella disponibilità di ciascuno di essi.