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Legge bilancio 2025, riduzione del turnover nelle amministrazioni pubbliche

La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all’art. 1 commi da 822 a 823 riduzione del turnover nelle amministrazioni pubbliche. LA DISPOSIZIONE NON SI APPLICA AGLI ENTI LOCALI, dopo la modifica operata in Commissione bilancio alla Camera, che ha rettificato il testo iniziale presentato dal Governo.

Come evidenzia la relazione al provvedimento, l’articolo 1, commi 822 e 823, prevede per il 2025 una riduzione del 25% del turn over nelle amministrazioni dello Stato (anche ad ordinamento autonomo), nelle agenzie e negli enti pubblici non economici con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, disponendo che tali amministrazioni possono procedere, nel medesimo 2025, ad assunzioni a tempo indeterminato di personale in misura non superiore ad un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% (in luogo del 100% attualmente previsto) di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Come riportato nella Relazione tecnica al presente disegno di legge, la riduzione del turn over prevista dal comma 823 comporta un risparmio pari a 140.927.492 euro per il 2025 ed un risparmio dello stesso importo a decorrere dal 2026.

Il comma 822 prevede che le suddette amministrazioni procedano ad una revisione dei propri fabbisogni di personale e alla riduzione del turn over prevista dal successivo comma 823, al fine di implementare l’attuazione della riforma della Pubblica amministrazione prevista dal PNRR, realizzando recuperi di efficienza dai processi di digitalizzazione, semplificazione e riorganizzazione individuati dal medesimo Piano.

Il comma 823 prevede che le suddette pubbliche amministrazioni, con più di 20 dipendenti a tempo indeterminato, possano procedere, per il 2025, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 75% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, con una diminuzione del 25% della quota prevista a legislazione vigente.

Si ricorda che in base a quanto previsto dall’art. 3 della L. 56/2019 – modificato dalla disposizione in commento – dal 1° gennaio 2019 nelle amministrazioni statali sono venute meno le limitazioni alla sostituzione del personale in uscita introdotte a decorrere dal 2008. Attualmente, quindi, la percentuale del personale che si può assumere è pari al contingente di personale corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell'anno precedente.

La riduzione del turn over prevista dalla disposizione in commento non si applica, oltre che alle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale (in quanto enti pubblici economici) e alle amministrazioni con meno di 20 dipendenti a tempo indeterminato, anche al personale togato delle magistrature e agli avvocati e procuratori dello Stato per i quali dal 2025 le assunzioni sono consentite sino al 100 per cento delle unità cessate nell’anno precedente, come previsto dalla normativa vigente.

In considerazione della previsione dell’adeguamento della dotazione organica delle amministrazioni interessate (di cui al comma 833) e della riduzione del turn over prevista dal comma 823, espressa in termini di riduzione percentuale della spesa, potrebbe, pertanto, risultare opportuno valutare come il disposto del presente comma 823, che prevede una riduzione del turn over per la sola annualità 2025, si coordini con il successivo comma 833, che prevede un adeguamento della dotazione organica nell’ambito dei piani dei fabbisogni di personale, piani che, ai sensi della normativa vigente (art. 6, D.Lgs. 165/2001), concernono un triennio e non una singola annualità, verificando altresì in questo ambito la correlazione tra tale riduzione e il numero di posti vacanti previsti nell’ambito della dotazione organica delle amministrazioni, di norma non conteggiati all’interno del budget assunzionale.