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Legge bilancio 2025, revoca fondi messa in sicurezza e rigenerazione urbana comuni popolazione inferiore 15.000 abitanti

La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all’art. 1 commi da 805 a 808 dispone la riduzione risorse per la messa in sicurezza e la rigenerazione urbana nei Comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

In particolare, come rileva il Servizio studi del Senato, il comma 805 modifica l'articolo 1, comma 148-ter, della legge di bilancio 2019 (L. n. 145/2018), che prevede la revoca dei contributi per investimenti relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio, riferiti all'anno 2022, assegnati ai comuni dal Ministero dell’interno, con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, per le opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

Con la modifica in esame, la revoca dei finanziamenti previsti per i comuni risulta meno rigorosa, in quanto consente ai comuni assegnatari di evitare la revoca medesima, nel caso in cui l'affidamento dei lavori coincida con la data di pubblicazione del bando, ovvero con la lettera di invito, in caso di procedura negoziata, ovvero con l'affidamento diretto.

Il comma 148-ter dell’art. 1 della legge di bilancio 2019, oggetto di modifica in esame, prevede che non sono soggetti a revoca i contributi riferiti all'anno 2022, assegnati con decreto del Ministero dell'interno del 18 luglio 2022, relativi alle opere per le quali alla data del 15 settembre 2024 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

Il comma 806 sostituisce il comma 539 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di prevedere l’emanazione di un decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 15 maggio 2025, per la revoca dei contributi assegnati ai comuni, per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, che non rispettino i termini temporali stabiliti per l’affidamento dei lavori dal comma 538 dell’art. 1 della medesima legge di bilancio 2022. Non sono soggetti a revoca i contributi relativi ad interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 risulta stipulato il contratto di affidamento lavori.

L’art. 1, commi 534-542, legge di bilancio 2022 (L. n. 234/2021), al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, ha assegnato e disciplinato le procedure per i contributi previsti, nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022, a favore dei COMUNI, CON POPOLAZIONE INFERIORE A 15.000 ABITANTI che, in forma associata, presentano una popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il Ministero dell'interno ha pubblicato il D.M. del 19 ottobre 2022 che presenta l'elenco delle domande trasmesse dai comuni e le assegnazioni di contributi per 296,3 milioni per l'anno 2022.

Il comma 807 modifica l'articolo 1, comma 42-quater, della legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019), al fine di prevedere che i comuni, soggetti attuatori degli interventi per progetti di rigenerazione urbana, per la riduzione di situazioni di emarginazione e degrado sociale, previsti nel PNRR (M5C2-2.1), stipulano il contratto di affidamento lavori entro e non oltre il 31 marzo 2025 e concludono i lavori entro il 31 dicembre 2027. Con un decreto del Ministero dell’Interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, da adottare entro il 30 aprile 2025, si provvede alla revoca delle risorse assegnate ai comuni per interventi per i quali alla data del 31 marzo 2025 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.

L’art. 1, commi 42-43 della legge di bilancio 2020 ha stabilito per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, l’assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale, nel limite complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2021, di 250 milioni di euro per l'anno 2022, di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 700 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2034. Il comma 42-bis, introdotto dall’articolo 20 del D.L. 152/2021, ha disposto il trasferimento delle risorse previste al comma 42, relative agli anni dal 2021 al 2026, nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), prevedendo, altresì, un’integrazione delle stesse con 100 milioni di euro per l'anno 2022 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Il comma 42-quater, oggetto della modifica in esame, dell’art. 1 della legge di bilancio 2020, prevede la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2027 e la revoca delle risorse assegnate ai comuni, se alla data del 15 settembre 2024 non risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.