Legge bilancio 2025, regolazioni finanziarie con le autonomie speciali
L’art. 1 commi 710-724 recepiscono i contenuti degli accordi bilaterali in materia finanziaria sottoscritti tra il Governo e ciascuna autonomia speciale, in tre ambiti specifici:
-la definizione o l’aggiornamento del contributo alla finanza pubblica dovuto dall’ente (commi 710, 713, 719 e 722). In particolare, in relazione alla Regione Friuli-Venezia Giulia il contributo alla finanza pubblica è stabilito per gli anni 2026-2033. Per la Regione Sardegna, la Regione Valle d’Aosta e la Regione Sicilia, tale contributo è determinato a decorrere dal 2026;
-la quantificazione, in via definitiva, dell’importo che l’ente è tenuto a versare al bilancio dello Stato, nel 2025, a titolo di restituzione di risorse ricevute in eccesso rispetto la perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 (commi 711, 714, 716, 720 e 723);
-la definizione della quota dell’ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova governance economica europea, stabilito per il complesso delle autonomie speciali dall’art. 1, comma 787, del disegno di legge in esame (commi 712, 715, 717, 721 e 724).
Nel corso dell’esame alla Camera è stato soppresso un comma concernente l’efficacia delle norme riferite alla Regione Friuli-Venezia Giulia e modificato il comma 716, con riguardo alla tipologia di quantificazione delle risorse che le Province autonome devono restituire all’erario.
Le norme in esame recepiscono i contenuti degli accordi bilaterali sottoscritti tra il Governo e ciascuna autonomia speciale.
L’ordinamento finanziario di ciascun ente è, infatti, disciplinato dal rispettivo statuto e dalle norme di attuazione dello stesso, norme di rango costituzionale che non possono essere modificate da legge ordinaria se non in accordo con la regione o provincia autonoma.
I contenuti principali, comuni a tutti gli accordi in questione, sono tre: il contributo alla finanza pubblica, la restituzione delle risorse ricevute in eccesso rispetto la perdita di gettito connessa all’emergenza COVID-19 e l’ulteriore contributo alla finanza pubblica in attuazione della nuova governance economica europea, di cui all’art. 1, comma 787, del testo in esame.