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Legge bilancio 2025, possibile aumentare il trattamento accessorio del personale

L’articolo 1, comma 121 Legge di bilancio 2025 prevede la possibilità di incrementare le risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici, ivi compresi i dirigenti, rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2024. La Relazione tecnica ascrive alla presente disposizione una maggiore spesa pari a 112,1 milioni di euro annui a decorrere dal 2025. Il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla presente norma anche effetti di maggiori entrate in termini di fabbisogno e di indebitamento netto pari a 54,4 milioni di euro annui a decorrere dal 2025.

Il suddetto incremento è ammesso:

-per i dipendenti statali, nel limite di una spesa - al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali a carico del datore di lavoro e dell’imposta regionale sulle attività produttive - corrispondente alla dotazione di un apposito fondo (istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), pari, a decorrere dal 2025, a 112,1 milioni di euro annui;

-per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, a valere sui relativi bilanci.

Il Servizio Studi del Senato ricorda che, in base al limite generale finora vigente (di cui all'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017) e fatte salve le norme specifiche, l'ammontare annuo dei trattamenti accessori del personale, per ciascuna amministrazione e ivi compreso il personale dirigenziale, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016.

La disposizione in commento prevede, per le amministrazioni pubbliche di cui all’art. 1, c. 2, del D.Lgs. 165/2001, l’individuazione di una percentuale di incremento rispetto al monte retributivo del 2021 (delle medesime amministrazioni). Gli incrementi dei trattamenti sono stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2022-2024.

Si ricorda che analoga previsione era contenuta nel comma 604 della L. 234/2021 che consentiva un incremento delle risorse per i trattamenti accessori dei dipendenti pubblici rispetto a quelle destinate alla medesima finalità nel 2021. In tale caso la norma prevedeva, per il personale non rientrante nell’ambito di contratti collettivi, che l’incremento fosse stabilito dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei trattamenti retributivi.

Per le amministrazioni statali l’incremento in oggetto è ammesso nel limite di spesa corrispondente alla dotazione di un apposito fondo istituito presso il MEF e pari a 112,1 milioni di euro annui dal 2025.

Per le amministrazioni diverse da quelle statali, l’incremento è ammesso a valere sui propri bilanci e secondo gli indirizzi stabiliti dai rispettivi comitati di settore * (comitati competenti per la definizione di indirizzi all'ARAN per la stipulazione dei relativi contratti collettivi nazionali); in ogni caso, l'incremento è operato secondo la medesima percentuale e secondo i medesimi criteri definiti per il personale statale.

Si ricorda infine che la disposizione in commento è posta al fine di dare attuazione all’articolo 3, comma 2, del D.L 80/2021 che reca una disposizione di natura programmatica, prevedendo che con successivi interventi normativi si individuino le risorse in base alle quali i contratti collettivi nazionali di lavoro definiscano i criteri e le modalità di superamento del limite della spesa annua destinata ai trattamenti accessori del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna amministrazione pubblica.

* La norma in esame richiama l'articolo 47, comma 2, del citato D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni, il quale, a sua volta, fa riferimento ai comitati di settore previsti dall'articolo 41, comma 2, del medesimo D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni; questi ultimi sono: un comitato di settore costituito nell'ambito della Conferenza delle regioni e delle province autonome, il quale esercita la competenza suddetta con riferimento alle regioni, ai relativi enti dipendenti e alle amministrazioni del Servizio sanitario nazionale; un comitato di settore costituito nell'ambito dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI), dell'Unione delle Province d'Italia (UPI) e dell'Unioncamere, il quale esercita la competenza suddetta con riferimento ai dipendenti degli enti locali, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e dei segretari comunali e provinciali.

Si ricorda che gli atti di indirizzo definiti da ciascuno dei suddetti tre comitati sono sottoposti (ai sensi del citato articolo 47, comma 2) al Governo, il quale, nei successivi venti giorni, può esprimere le sue valutazioni, relative alla compatibilità con le linee di politica economica e finanziaria nazionale. Trascorso inutilmente tale termine, l'atto di indirizzo può essere inviato all'ARAN.