Legge bilancio 2025, pensione anticipata opzione donna
L’art. 1 comma 173, lettera a) della legge di bilancio 2025, interviene in materia di regime pensionistico Opzione donna, prevedendo che abbiano diritto ad esso anche le lavoratrici che abbiano maturato entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023) un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dalla normativa in materia.
Come evidenzia il Servizio studi del Senato, Il comma in esame interviene a novellare l’articolo 16 del decreto-legge n.4 del 2019, che disciplina il regime pensionistico anticipato “Opzione donna”.
In particolare, la lettera a) modifica il comma 1-bis del richiamato articolo 16, stabilendo che il diritto al trattamento pensionistico anticipato Opzione donna si applica anche nei confronti delle lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 (in luogo del 31 dicembre 2023 ivi previsto) hanno maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un'età anagrafica di almeno sessantuno anni, ferma restando la ricorrenza degli ulteriori requisiti già previsti dal comma 1-bis medesimo.
L’articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 – che ha ridisegnato l’istituto di pensionamento anticipato Opzione donna - prevede, in primo luogo che l’età anagrafica di 61 anni sia ridotta di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni.
Quanto agli ulteriori requisiti richiesti, si ricorda che, sempre ai sensi di tale comma 1-bis, le lavoratrici devono trovarsi in una delle seguenti condizioni:
a)assistere, al momento della richiesta e da almeno sei mesi, il coniuge o un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), ovvero un parente o un affine di secondo grado convivente qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano compiuto i settanta anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti;
b)avere una riduzione della capacità lavorativa, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidità civile, superiore o uguale al 74 per cento;
c)essere lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa (di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296). Peraltro, per le lavoratrici rientrati in quest’ultima categoria la riduzione massima di due anni del requisito anagrafico di sessantuno anni di cui all'alinea del presente comma si applica a prescindere dal numero di figli.