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Legge bilancio 2025, nuovi vincoli finanza pubblica proposta modifica principio contabile

La Commissione Arconet, nell’ultima seduta di Novembre, ha analizzato valutazione degli effetti sui principi contabili riguardanti gli equilibri, determinati dal comma 2 dell’articolo 104, comma 2, del disegno di legge di bilancio che, al fine di garantire la partecipazione degli enti territoriali agli obiettivi di finanza pubblica e all'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dal nuovo quadro della governance economica europea, prevede che, dal 2025, il saldo di bilancio rappresenta l’equilibrio di cui all’art. 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018, pertanto l’Equilibrio di bilancio.

Il comma 9 dell’art. 104 del disegno di legge di bilancio prevede anche una sanzione nel caso di mancato rispetto di tale equilibrio, per gli enti soggetti alla nuova governance, attraverso il recupero del mancato rispetto dell’equilibrio di bilancio, nel caso in cui, a consuntivo e a livello di comparto, non sia stato rispettato l’obiettivo costituito dalla somma algebrica dell’equilibrio di bilancio e del Fondo Nuova Governance economica.

Considerato che l’Equilibrio di bilancio è già definito negli allegati 4/1 e 10 al d.lgs. n. 118 del 2011, la necessità di aggiornare tali allegati, per recepire il dettato dell’art. 104, comma 2, del DdLB risulta minima. Di fatto risulta sufficiente evidenziare che, dal 2025, il saldo “Equilibrio di bilancio” è l’equilibrio previsto dall’art. 1, comma 821, Legge n. 145 del 2018.

L’aggiornamento sarà disposto a seguito dell’approvazione della legge di bilancio, nella prima riunione della Commissione Arconet del 2025, attraverso la definizione dello schema del DM di aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011.


Pertanto:

ALLEGATO 1

Prime ipotesi di adeguamento dell’allegato 4/1 al D.lgs. 118 del 2011 all’art. 104, comma 2 del DdLB 2025

(in MAIUSCOLO le variazioni rispetto alla versione vigente, in celeste le variazioni in vigore dal 1//1/2026 per il rendiconto 2025)

13.3 Il quadro generale riassuntivo

Il quadro generale riassuntivo fornisce una visione sintetica e globale della gestione finanziaria nel corso dell’esercizio di riferimento e dei relativi risultati, in termini di competenza e di cassa, attraverso il confronto tra le risorse finanziarie disponibili nel corso dell’esercizio e i relativi utilizzi, e consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nel quadro generale riassuntivo del bilancio di previsione.

Gli importi di tutte le voci del quadro generale riassuntivo devono coincidere con quelli delle corrispondenti voci del conto del bilancio, salvo la voce “Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto ripianato con accensione di prestiti” che indica solo la quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto ripianata nel corso dell’esercizio attraverso l’accensione dei prestiti.

La voce "Utilizzo avanzo di amministrazione" rappresenta la quota del risultato di amministrazione che è stata applicata al bilancio e deve indicare l’importo dello stanziamento definitivo della voce “Utilizzo avanzo di amministrazione” del bilancio di previsione dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.

Tutte le voci del prospetto devono essere valorizzate, anche se di importo pari a 0.

Le risorse finanziarie disponibili nel corso dell’esercizio sono rappresentate nella sezione entrate del prospetto, e sono costituite, in termini di competenza, dall’ammontare complessivo degli accertamenti di competenza dell’esercizio classificati per titoli, incrementate dall’importo degli stanziamenti definitivi del risultato di amministrazione applicato al bilancio e del fondo pluriennale vincolato di entrata e, con riferimento alla gestione di cassa, dall’ammontare complessivo delle entrate riscosse nel corso dell’esercizio classificate per titoli, incrementate dal fondo di cassa di inizio anno.

In particolare, la sezione delle entrate evidenzia in termini di competenza e di cassa:

a) l’ammontare delle entrate finali dell’esercizio, costituito dalla somma dei primi 5 titoli,

b) il totale delle entrate dell’esercizio, costituito dalla somma di tutti i titoli delle entrate,

c) l’ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell’esercizio, rappresentato dalla voce “totale complessivo delle entrate”. In termini di competenza, il “totale complessivo delle entrate” è pari alla somma del totale degli accertamenti di cui alla lettera b) con l’importo delle previsioni definitive iscritte in bilancio riguardanti il fondo pluriennale vincolato iniziale e l’utilizzo del risultato di amministrazione. In termini di cassa, il “totale complessivo delle entrate” è pari alla somma delle riscossioni dell’esercizio con il fondo di cassa iniziale.

L’utilizzo delle risorse finanziarie nel corso dell’esercizio è rappresentato nella sezione delle spese del prospetto, ed è costituito, in termini di competenza, dall’ammontare complessivo degli impegni di competenza dell’esercizio classificati per titoli incrementati del fondo pluriennale vincolato iscritto in spesa (la sommatoria degli stanziamenti definitivi delle voci relative al fondo pluriennale vincolato del bilancio di previsione dell’esercizio cui il

rendiconto si riferisce) e, in presenza di un disavanzo di amministrazione alla fine dell’esercizio precedente, delle risorse destinate al ripiano della quota di disavanzo iscritto nella spesa del bilancio (stanziamenti definitivi). Con riferimento al Disavanzo da debito autorizzato e non contratto, le Regioni e le Province autonome indicano solo la quota ripianata attraverso l’accensione dei prestiti.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, l’utilizzo delle risorse finanziarie nel corso dell’esercizio è costituito dall’ammontare complessivo delle spese pagate nel corso dell’esercizio.

La sezione delle spese evidenzia, in termini di competenza e di cassa:

a) l’ammontare delle spese finali dell’esercizio, costituito dalla somma dei primi 3 titoli,

b) il totale delle spese dell’esercizio, costituito dalla somma di tutti i titoli delle spese,

c) l’ammontare delle risorse complessive utilizzate nel corso dell’esercizio, costituito dalla voce “totale complessivo delle spese”. In termini di competenza, il “totale complessivo delle spese” è pari alla somma del totale di cui alla lettera b) con l’ammontare delle risorse destinate al ripiano della quota del disavanzo di amministrazione iscritto come prima voce della spesa del bilancio e della quota del disavanzo da debito autorizzato e non contratto che le Regioni e le Province autonome hanno ripianato nel corso dell’esercizio attraverso l’accensione dei prestiti. In termini di cassa, il “totale complessivo delle spese” è pari alla somma del totale dei pagamenti dell’esercizio.

La differenza tra l’ammontare delle risorse complessive disponibili nel corso dell’esercizio e quello delle risorse complessive utilizzate nel corso dell’esercizio rappresenta il risultato di competenza dell’esercizio (avanzo o disavanzo di competenza). In caso di risultato negativo, le Regioni e le Province autonome indicano nella sezione delle entrate l’eventuale quota del disavanzo di competenza determinata dagli impegni per spesa di investimento finanziati dal debito autorizzato e non contratto che, in quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018.

Il Quadro generale riassuntivo dedica due appositi riquadri alla determinazione rispettivamente dell’equilibrio del bilancio e dell’equilibrio complessivo:

1) l’equilibrio di bilancio È DEFINITO DALL’ART. X DELLA LEGGE XXXX COME IL SALDO TRA LE ENTRATE E LE SPESE DI COMPETENZA FINANZIARIA DEL BILANCIO, COMPRENSIVO DELL’UTILIZZO DELL’AVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DEL RECUPERO DEL DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE E DEGLI UTILIZZI DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO, AL NETTO DELLE ENTRATE VINCOLATE E ACCANTONATE NON UTILIZZATE NEL CORSO DELL’ESERCIZIO. A DECORRERE DALL’ESERCIZIO 2025, L’EQUILIBRIO PREVISTO DALL’ART. 1, COMMA 821, LEGGE N. 145 DEL 2018, È RISPETTATO IN PRESENZA DI UN SALDO NON NEGATIVO DELL’EQUILIBRIO DI BILANCIO.

L’equilibrio di bilancio è calcolato al fine di tenere conto degli effetti sulla gestione di competenza derivanti dalla destinazione delle risorse acquisite in bilancio alla costituzione degli accantonamenti previsti dalle leggi e dai principi contabili e al rispetto dei vincoli specifici di destinazione definiti dall’articolo 42, comma 5, al presente decreto e dall’articolo 187, comma 3-ter, al decreto legislativo n. 267 del 2000. L’equilibrio di bilancio è pari al risultato di competenza (avanzo di competenza con il segno +, o il disavanzo di competenza con il segno -) al netto delle risorse accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi al netto del fondo di anticipazione di liquidità, già considerato nell’equilibrio di competenza) e delle risorse vincolate non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce.

La voce “Risorse accantonate stanziate nel bilancio dell'esercizio N” corrisponde al totale della colonna c) dell’allegato a/1 al rendiconto concernente “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione" al netto dell’importo riguardante il fondo anticipazione di liquidità (già considerato nel risultato di competenza);

La voce “Risorse vincolate nel bilancio” corrisponde all’importo della prima colonna della riga n) dell’allegato a/2 al rendiconto concernente "Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione". Il fondo crediti di dubbia esigibilità concorre all’equilibrio di bilancio secondo le modalità previste per la compilazione dell’allegato a/1 al rendiconto concernente “Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione". Anche con riferimento all’equilibrio di bilancio, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo, indicano l’eventuale quota determinata dal Debito autorizzato e non contratto che, in quanto autorizzata dalla legge, non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018;

2) l’equilibrio complessivo è calcolato per tenere conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti effettuate in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio.

L’equilibrio complessivo è pari alla somma algebrica tra l’equilibrio di bilancio (lettera d) del primo riquadro) e il saldo algebrico delle variazioni degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto.

La voce “Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto” è pari al totale della colonna d) dell’allegato a/1 al rendiconto concernente "Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione", al netto dell’importo riguardante il fondo anticipazione di liquidità (già considerato nel risultato di competenza).

Con riferimento all’equilibrio complessivo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, in presenza di un saldo negativo determinato dagli investimenti finanziati dal debito autorizzato e non contratto, che non rileva ai fini dell'equilibrio di bilancio di cui all’articolo 1, comma 821 della legge n. 145 del 2018, indicano:

- la quota dell’equilibrio complessivo negativo che non determina disavanzo di amministrazione in quanto compensata dal risultato positivo della gestione dei residui o dall’utilizzo di fatto del risultato di amministrazione libero non applicato al bilancio;

- la quota dell’equilibrio complessivo negativo che determina la formazione o incrementa il disavanzo di amministrazione, che costituisce nuovo Disavanzo di amministrazione da DANC.

13.4 La verifica degli equilibri

Il prospetto degli equilibri di bilancio consente di verificare, a consuntivo, la realizzazione degli equilibri previsti nei prospetti degli equilibri del bilancio di previsione,

- Equilibri di parte corrente, distinti in risultato di competenza di parte corrente, equilibrio di bilancio di parte corrente ed equilibrio complessivo di parte corrente.

Il risultato di competenza di parte corrente è determinato dalla differenza tra le seguenti voci di cui alla lettera a) e quelle di cui alla lettera b):

a) gli impegni riguardanti le spese correnti, le spese per trasferimenti in c/capitale e le quote di capitale delle rate di ammortamento dei mutui e degli altri prestiti (dando evidenza ai rimborsi anticipati), incrementati dell’importo degli stanziamenti definitivi di bilancio relativi al fondo pluriennale vincolato di spesa di parte corrente, al fondo pluriennale vincolato di spesa per gli altri trasferimenti in conto capitale al ripiano del disavanzo e al fondo anticipazioni di liquidità. Se l’equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo è considerato anche il saldo delle partite finanziarie C/1 per le Regioni e VF/1 per gli enti locali Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se negativo, tra le attività finanziarie – equilibrio complessivo (tra gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di capitale, al netto di eventuali vincoli e accantonamenti relativi alle partite finanziarie);1

b) gli accertamenti riguardanti le entrate correnti (i primi tre titoli dell'entrata), i contributi destinati al rimborso dei prestiti, le entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti e le entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili, incrementati dagli stanziamenti definitivi relativi al fondo pluriennale vincolato di parte corrente iscritto in entrata e all’utilizzo dell’avanzo di competenza di parte corrente.

Il prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili.2

AI FINI DELLA VERIFICA DELL’OBIETTIVO DI FINANZA PUBBLICA PREVISTO DALL’ART. 1, COMMA 821, DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145, E DEFINITO DALL’ART. X DELLA LEGGE XXXX A DECORRERE DALL’ESERCIZIO 2025 AL FINE DI TENERE CONTO ANCHE DEGLI EFFETTI DERIVANTI DALLA DESTINAZIONE DELLE RISORSE ACQUISITE IN BILANCIO ALLA COSTITUZIONE DEGLI ACCANTONAMENTI DI PARTE CORRENTE PREVISTI DALLE LEGGI E DAI PRINCIPI CONTABILI E AL RISPETTO DEI VINCOLI SPECIFICI DI DESTINAZIONE DI PARTE CORRENTE Il prospetto determina anche l’equilibrio di bilancio di parte corrente pari al risultato di competenza di parte corrente (avanzo di competenza di parte corrente con il segno +, o il disavanzo di competenza di parte corrente con il segno -) al netto delle risorse di parte corrente accantonate nel bilancio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce (stanziamenti definitivi) e delle risorse vincolate di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce. Se l’equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo, l’equilibrio di bilancio di parte corrente è determinato al netto anche delle quote vincolate e delle quote accantonate in bilancio riguardanti le partite finanziarie.3

Il prospetto determina l’equilibrio complessivo di parte corrente che tiene conto anche degli effetti derivanti dalle variazioni degli accantonamenti di parte corrente effettuati in sede di rendiconto in attuazione dei principi contabili, nel rispetto del principio della prudenza e a seguito di eventi verificatosi dopo la chiusura dell’esercizio cui il rendiconto si riferisce o successivamente ai termini previsti per le variazioni di bilancio. L’equilibrio complessivo di parte corrente è pari alla somma algebrica tra l’equilibrio di bilancio di parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto, comprese le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le partite finanziarie se l’equilibrio complessivo delle partite finanziarie è negativo4.

- Equilibri in c/capitale, distinti in risultato di competenza in c/capitale, equilibrio di bilancio in c/capitale ed equilibrio complessivo in c/capitale.

Il risultato di competenza in c/capitale è determinato dalla differenza tra le voci di cui alle seguenti lettera a) e lettera b):


1 Modifica prevista dal decreto ministeriale. 10 ottobre 2024 che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026 con riferimento al rendiconto 2025.

2 Modifica prevista dal decreto ministeriale. 10 ottobre 2024 che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026 con riferimento al rendiconto 2025.

3 Modifica prevista dal decreto ministeriale. 10 ottobre 2024 che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026 con riferimento al rendiconto 2025.

4 Modifica prevista dal decreto ministeriale. 10 ottobre 2024 che si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026 con riferimento al rendiconto 2025.