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Legge bilancio 2025, norma di interpretazione autentica stabilizzazione personale sisma

L’art. 1 comma 705 Legge bilancio 2025 reca una norma di interpretazione autentica delle disposizioni riguardanti la stabilizzazione del personale che svolga o abbia svolto rapporti di lavoro a termine presso gli Uffici speciali per la ricostruzione, gli enti locali e unioni di comuni - rientranti in uno dei crateri dei suddetti eventi sismici del 2002 (riguardanti in via principale la provincia di Campobasso), del 2009 (L’Aquila), del 2012 (riguardanti la "Pianura Padana emiliana" e altri territori) e del 2016 (Centro Italia) - o presso gli Enti parco nazionali il cui ambito rientri, almeno in parte, nel suddetto cratere del 2016, ovvero presso la regione.

Come rileva l’Ufficio studi del Senato, si prevede, dunque, che i commi 3 e 3-bis dell’articolo 57 DL 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 126 /2020 (come successivamente modificato, in particolare, dal DL 3/23) si interpretano nel senso che le assunzioni a tempo indeterminato ivi previste sono in deroga anche ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti per gli enti territoriali – secondo quanto previsto dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 - e in caso di finanziamento parziale per la sola quota finanziata dal fondo istituito ai sensi del citato comma 3-bis.

Si ricorda che il comma 3-bis dell’art. 57 DL 104/2020 (come successivamente modificato, in particolare, dal DL 3/2023 e poi dal DL 44/2023 e dal DL 132/2023) prevede, al fine di assicurare le professionalità necessarie alla ricostruzione di quei territori, che le regioni, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni ricompresi nei crateri del sisma del 2002, del sisma del 2009, del sisma del 2012 e del sisma del 2016, nonché gli Enti parco nazionali autorizzati alle assunzioni di personale a tempo determinato (ai sensi dell'art. 3, comma 1, ultimo periodo, del DL 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 229/2016), in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni (comma 3-bis, art. 57 DL 104/2020) - di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 - possono assumere a tempo indeterminato il personale non dirigenziale non di ruolo, reclutato a tempo determinato con procedure concorsuali o selettive ed in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione o presso i suddetti enti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbia maturato almeno tre anni di servizio nei predetti Uffici, anche in posizioni contrattuali diverse.

Tale comma 3 , inoltre, dispone che il requisito di tre anni di servizio, richiesto ai fini della stabilizzazione, può essere maturato entro il 31 dicembre 2023, anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato, in relazione alle medesime attività svolte presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione, purché comprese tra gli Uffici speciali per la ricostruzione e i predetti enti. Inoltre, riserva una quota non superiore al 50 per cento dei posti disponibili nell'ambito dei concorsi pubblici banditi dai predetti enti al personale a tempo determinato che aveva svolto presso i medesimi enti, alla data del 31 dicembre 2022, un'attività lavorativa di almeno tre anni, anche non continuativi, nei precedenti otto anni.

Il comma 3-bis dell’art. 57 DL 104/2020 ha istituito a tale fine un Fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2020, finalizzato al concorso agli oneri derivanti da tali assunzioni a tempo indeterminato di cui al comma 3 del medesimo DL 104/2020.

Al riparto, fra gli enti di cui al comma 3, delle risorse del fondo di cui al periodo precedente si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il riparto è effettuato con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri fino all'esaurimento delle risorse del fondo fra gli enti che entro il 31 marzo 2021 ovvero dalla riapertura dei termini da parte della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica presentano istanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, comunicando le unità di personale da assumere a tempo indeterminato e il relativo costo, in proporzione agli oneri delle rispettive assunzioni.

Al riparto delle risorse si è proceduto con il D.P.C.M. 9 ottobre 2021 e il D.P.C.M. 28 marzo 2024.