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Legge bilancio 2025, modifica ai congedi parentali

L’art. 1 commi 217 e 218 legge bilancio 2025 prevedono, con riferimento ai lavoratori dipendenti e limitatamente a un periodo o a un complesso di periodi compresi entro il sesto anno di vita del bambino – ovvero entro il sesto anno dall’ingresso in famiglia del minore nel caso di adozione o affidamento –, un elevamento della misura dell'indennità per congedo parentale; tale elevamento è riconosciuto in alternativa (o in alternativa per frazioni di periodo) alla madre o al padre e concerne, nel limite di due mesi, i periodi di congedo successivi a un primo mese di congedo parentale; in base a tale elevamento, l'aliquota (commisurata sulla retribuzione) per il calcolo dell'indennità per congedo parentale è pari, limitatamente al periodo o ai periodi in oggetto, all'ottanta per cento – anziché al sessanta per cento, già previsto per il secondo mese, e al trenta per cento, già previsto per il terzo mese –. In conseguenza di tale novella, i periodi complessivamente fruibili con una indennità pari all’ottanta per cento sono dunque elevati da uno a tre mesi (sempre in alternativa tra i genitori e fino al sesto anno summenzionato). Il comma 218 definisce i termini transitori di applicazione della novella di cui al comma 217.

Come evidenzia il Servizio studi del Senato, la novella di cui al comma 217 concerne l'articolo 34, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.

Si ricorda che la precedente novella operata dall’articolo 1, comma 179, della L. 30 dicembre 2023, n. 213, oltre ad elevare, a regime, l’aliquota summenzionata di calcolo dal trenta per cento al sessanta per cento per il secondo mese, ha elevato per il solo anno 2024 l’aliquota medesima, relativa al secondo mese, all’ottanta per cento. La novella di cui al citato comma 179 è in sostanza assorbita dalla novella di cui al presente comma 217.

Il nuovo elevamento in esame, ai sensi del comma 218, non si applica per i casi in cui – per la madre o, rispettivamente, per il padre – il periodo di congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2024; viene fatto salvo, per i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato nel corso dell’anno 2024, l’elevamento all’ottanta per cento per il secondo mese. Quest’ultimo elevamento, come detto, è stato già riconosciuto dalla novella di cui al citato articolo 1, comma 179, e può essere ora fruito (in base ai commi 217 e 218 del presente articolo 1) anche nel periodo successivo all’anno 2024; restano esclusi (come già previsto nella novella di cui al suddetto articolo 1, comma 179) i casi in cui il congedo di maternità o di paternità sia terminato entro il 31 dicembre 2023.

Si ricorda che il comma 1 dell’articolo 34 del suddetto testo unico riconosce il trattamento economico – pari, ad una quota percentuale della retribuzione e costituito da un'indennità corrisposta dall'INPS o, per i dipendenti pubblici, dal datore di lavoro – per i seguenti periodi di congedo parentale, salvi i casi di periodo più ampio in relazione al reddito individuale o all'ipotesi che il congedo riguardi un minore disabile in situazione di gravità accertata: per tre mesi per ciascun genitore – tale diritto non è trasferibile all'altro genitore –; per un ulteriore periodo di tre mesi, fruibile in alternativa (o anche divisibile) tra i genitori; per nove mesi di congedo, qualora vi sia un solo genitore o l'affidamento del minore sia esclusivo di un genitore.

La novella in esame inserisce la norma sul suddetto elevamento nel primo periodo del citato articolo 34, comma 1, del testo unico, e successive modificazioni.