Legge bilancio 2025, limiti massimi di età per i dipendenti pubblici
L’art. 1 commi 162 e 163 Legge bilancio 2025 prevedono, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni (di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni), che il limite massimo di età per la prosecuzione del servizio corrisponda al requisito generale anagrafico per la pensione di vecchiaia, pari attualmente a 67 anni – fermi restando sia i limiti ordinamentali più elevati già previsti per alcune categorie sia la possibilità di trattenimento in servizio introdotta dal successivo comma 165 –; viene di conseguenza meno l’obbligo di collocamento a riposo per i dipendenti pubblici che, al compimento dell’attuale limite ordinamentale dei 65 anni di età (o successivamente), possano fruire del trattamento pensionistico anticipato (essendo in possesso del relativo requisito contributivo).
Più in particolare, la novella di cui alla lettera b) del comma 162 stabilisce il nuovo limite summenzionato, mentre la lettera a) dello stesso comma 162 e il comma 163 recano novelle soppressive in coordinamento con la nuova disposizione.
Le novelle di cui alle lettere a) e b) del comma 162 riguardano l’articolo 24, comma 4, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214. La norma abrogativa di cui al comma 163 riguarda l’articolo 2, comma 5, del D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125; tale comma ha posto una norma di interpretazione autentica, relativa al secondo periodo del suddetto articolo 24, comma 4. Si ricorda che, in merito all’assetto normativo derivante da tali disposizioni, è stata emanata la circolare n. 2 del 2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
Il comma 164 abroga la norma che consente alla pubblica amministrazione di risolvere in via unilaterale il rapporto di lavoro con un dipendente che possa già fruire della liquidazione del trattamento pensionistico anticipato.
La norma ora oggetto di abrogazione prevede che la risoluzione sia adottata con un preavviso di almeno sei mesi e con decisione motivata, “con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati e senza pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi”; tuttavia, una successiva disposizione ha previsto che la risoluzione non necessiti di ulteriore motivazione qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri di applicativi, con atto generale di organizzazione interna (sottoposto al visto dei competenti organi di controllo).
Il comma 165 introduce la possibilità per la pubblica amministrazione di concordare con un dipendente il trattenimento in servizio oltre il suddetto limite di 67 anni; il trattenimento non può interessare il periodo successivo al compimento del settantesimo anno di età. La possibilità di trattenimento viene ammessa nel limite del dieci per cento delle facoltà assunzionali autorizzate a legislazione vigente. La relazione tecnica del disegno di legge osserva che l’introduzione della possibilità di trattenimento in servizio non ha effetti finanziari, in quanto tale possibilità si inserisce all’interno delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Si ricorda che la misura delle facoltà assunzionali cosiddette ordinarie è determinata in rapporto al flusso di cessazioni dal servizio; in tale ambito, i casi di trattenimento ora contemplati determinano un’automatica riduzione delle medesime facoltà.
Il comma in esame fa riferimento al suddetto ambito delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165 del 2001, e successive modificazioni; il comma esplicita che tale ambito ricomprende anche il personale in regime cosiddetto di diritto pubblico, di cui all’articolo 3 dello stesso D.Lgs. n. 165, e successive modificazioni, con esclusione del personale delle magistrature e degli avvocati e procuratori dello Stato, per i quali il limite massimo per il collocamento a riposo di ufficio è pari a settanta anni39 (resta implicitamente salva l’applicazione anche delle altre norme speciali che consentono la prosecuzione in servizio oltre i 67 anni). La Camera dei deputati ha escluso dall’ambito della possibilità di prosecuzione fino al settantesimo anno il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in relazione alla specificità delle funzioni svolte.
La possibilità di trattenimento (nel rispetto del limite quantitativo summenzionato) deve basarsi sulla necessità della prosecuzione dell’utilizzo del personale interessato, anche per lo svolgimento di attività di tutoraggio e di affiancamento ai neoassunti e per esigenze funzionali non diversamente risolvibili; il personale interessato deve essere individuato dalle amministrazioni esclusivamente sulla base delle suddette esigenze organizzative e del merito.