Legge bilancio 2025, incentivo prosecuzione attività lavorativa dopo il conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato
L’art. 1 comma 161 legge di bilancio 2025 prevede un incentivo per la prosecuzione dell’attività lavorativa da parte di lavoratori dipendenti, PUBBLICI e privati, rientranti in alcune fattispecie di conseguimento dei requisiti per il trattamento pensionistico anticipato. Queste ultime fattispecie sono costituite dal conseguimento, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti in base alla cosiddetta quota 103 – requisiti che possono essere maturati entro il 31 dicembre 2025, in base alla proroga di cui al successivo comma 174 – o in base all’anzianità contributiva richiesta in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica.
In base alla disciplina di cui al presente comma 161, il lavoratore può richiedere al datore di lavoro la corresponsione in proprio favore dell'importo corrispondente alla quota a carico del medesimo dipendente di contribuzione alla gestione pensionistica, con conseguente esclusione del versamento della quota contributiva e del relativo accredito; la decorrenza degli effetti dell'esercizio della facoltà non può essere anteriore alla prima scadenza utile per il pensionamento (in relazione ai termini dilatori intercorrenti tra maturazione dei requisiti e diritto al trattamento); fatto salvo tale termine minimo di decorrenza, gli effetti dell’esercizio della facoltà decorrono dal mese successivo al medesimo esercizio. Il comma 161 in esame, inoltre, esclude dalla base imponibile delle imposte sui redditi e della contribuzione previdenziale le somme corrisposte al lavoratore in base al suddetto esercizio di facoltà.
L’incentivo previsto dal comma 161 corrisponde a quello finora previsto limitatamente alla fattispecie di maturazione, entro il 31 dicembre 2024, dei requisiti relativi alla quota 103; tuttavia, rispetto all’incentivo già previsto, oltre all’ampliamento delle fattispecie che vi rientrano, viene introdotto il beneficio ulteriore dell’esclusione suddetta delle somme dalla base imponibile fiscale.
Come evidenzia il Servizio studi del Senato, le fattispecie per le quali è riconosciuta la possibilità di applicazione dell’incentivo in esame sono costituite dal conseguimento, da parte di un lavoratore dipendente, pubblico o privato, entro il 31 dicembre 2025, dei requisiti inerenti alla cosiddetta quota 103 – requisiti che possono essere maturati entro il 31 dicembre 2025, in base alla proroga di cui al successivo comma 174 – o del requisito di anzianità contributiva previsto in via generale per il riconoscimento del trattamento pensionistico anticipato a prescindere dall’età anagrafica; si ricorda che quest’ultimo requisito è attualmente pari a 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne.
La summenzionata disciplina di cui al presente comma 161, è posta in forma di novella dell’articolo 1, comma 286, della L. 29 dicembre 2022, n. 197, e successive modificazioni, il quale, insieme con il successivo comma 287, ha già previsto un analogo incentivo, limitatamente alla fattispecie di maturazione, entro il 31 dicembre 2024, dei requisiti relativi alla quota 103. Rispetto a quest’ultima disciplina, la novella, oltre all’ampliamento delle fattispecie che rientrano nell’incentivo, ha introdotto il beneficio ulteriore dell’esclusione delle somme, corrisposte al lavoratore che abbia optato per l’incentivo, dalla base imponibile fiscale (oltre che, come già previsto, dalla base imponibile contributiva); tale esclusione dalla base imponibile fiscale concerne implicitamente, per il periodo successivo all’anno 2024, anche i soggetti che abbiano optato per l’incentivo prima dell’anno 2025.
Più in particolare, l’introduzione dell’esclusione dalla base imponibile fiscale è operata mediante il richiamo dell’articolo 51, comma 2, lettera i- bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917. L’esclusione ivi prevista – relativa a somme corrisposte dal datore di lavoro al lavoratore dipendente sulla base di eventuali e specifiche fattispecie normative di possibile rinuncia del lavoratore all’accredito contributivo – non concerne gli iscritti alle forme di previdenza esclusive del regime generale INPS, forme alle quali in genere sono iscritti i lavoratori pubblici.
Il comma 161, inoltre, esplicita che l’esercizio dell’opzione ivi ridisciplinata non esclude la possibilità di fare in un qualsiasi momento successivo domanda di pensione anticipata.