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Legge bilancio 2025, fondo potenziamento iniziative minori a rischio devianza

La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all’art. 1 commi da 766 a 768, dispone un fondo per potenziamento di iniziative a favore di minori soggetti a rischio di devianza.

Come rileva il Servizio studi del Senato, il comma 766 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un Fondo, con una dotazione pari a euro 500.000 per il 2025, 1 milione per il 2026 e 2 milioni per il 2027, per il potenziamento dei percorsi di rieducazione per i minori a rischio di devianza. Trattasi di attività in favore dei minori inseriti nei percorsi di rieducazione previsti dall'articolo 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988. n. 448 (Disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni).

L’art. 27-bis del D.P.R. 448/1988 è stato introdotto dall’art. 8, comma 1, lett. b) del decreto-legge n. 123 del 2023 (c.d. “Decreto Caivano” 3) e disciplina una forma “semplificata” dell’istituto della messa alla prova previsto per gli imputati minorenni e applicabile nei procedimenti relativi ai reati di minore gravità.

In particolare, la disposizione stabilisce che, durante le indagini preliminari, nel caso di reati puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a cinque anni, o con la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena detentiva, se i fatti non rivestono particolare gravità, il pubblico ministero possa notificare al minore e all'esercente la responsabilità genitoriale istanza di definizione anticipata del procedimento subordinata alla condizione che il minore acceda a un percorso di reinserimento e di rieducazione civica e sociale.

Detto percorso deve consistere nello svolgimento di lavori socialmente utili o nella collaborazione a titolo gratuito con enti del terzo settore ovvero nello svolgimento di altre attività a beneficio della comunità di appartenenza, per un periodo compreso da uno a otto mesi (comma 1).

Il programma del percorso rieducativo, redatto in collaborazione anche con i servizi dell'amministrazione della giustizia, è depositato da parte dell'indagato o del suo difensore entro sessanta giorni dalla notifica della proposta del pubblico ministero, il quale lo trasmette al giudice (comma 2). Il giudice, sentiti l’imputato e l’esercente la responsabilità genitoriale, valutata la congruità del percorso di reinserimento e rieducazione, delibera l’ammissione del minore al percorso con ordinanza con la quale sono altresì stabiliti la durata del percorso e la relativa sospensione del procedimento. Inoltre, durante tale periodo è altresì sospeso il corso della prescrizione (comma 3).

In caso di interruzione o mancata adesione al percorso i servizi minorili informano il giudice, che fissa l'udienza in camera di consiglio e, sentite le parti, adotta i provvedimenti conseguenti (comma 4).

Nel caso di esito positivo del percorso, il giudice dichiara con sentenza l’estinzione del reato, mentre nel caso di esito negativo restituisce gli atti al pubblico ministero, che può procedere con richiesta di giudizio immediato anche fuori dai casi previsti (art. 453 c.p.p.), (comma 6).

Il comma 767 rimette la determinazione delle modalità di attuazione di quanto previsto dal comma 766 ad un successivo decreto del Ministro dell'interno, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.