Legge bilancio 2025, fondo assistenza minori
La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all’art. 1 commi da 759 a 765, dispone fondo per l’assistenza a minori, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, volto a contribuire alle spese sostenute dai comuni per l’assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria.
Per il riparto del Fondo, effettuato con decreto del Ministero dell’interno, si tiene conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile.
Come rileva il Servizio studi del Senato, il comma 759 istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’interno il Fondo per contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell’autorità giudiziaria, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
Il comma 760 stabilisce che possono attingere al Fondo i comuni che hanno un rapporto tra le spese di carattere sociale sostenute per far fronte a sentenze della giustizia minorile e il fabbisogno standard monetario della funzione sociale superiore al 3 per cento (l’entità del rapporto è stata così modificata nel corso dell’esame alla Camera: il valore precedente era del 10 per cento).
Il comma 761 individua le fonti da cui ricavare i fabbisogni standard monetari dei comuni. Per quanto riguarda i comuni delle Regioni a statuto ordinario si fa riferimento al D.P.C.M. 22 febbraio 2024, recante l’adozione della nota metodologica relativa all'aggiornamento e alla revisione della metodologia per i fabbisogni dei comuni per il 2023 ed il fabbisogno standard complessivo per ciascun comune delle regioni a statuto ordinario. Per quanto riguarda i comuni delle Regioni Sicilia e Sardegna si fa riferimento alla Nota metodologica - determinazione dei fabbisogni standard dei Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna per il settore sociale al netto del servizio di asili nido - approvata in Commissione tecnica per i fabbisogni standard il 16 maggio 2023.
Si ricorda che i fabbisogni standard stimano statisticamente il fabbisogno finanziario di un ente in base alle caratteristiche territoriali, agli aspetti sociodemografici della popolazione residente e alle caratteristiche strutturali dell’offerta dei servizi. I fabbisogni standard, introdotti con il D.Lgs. n. 216 del 2010 (in attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, L. n. 42 del 2009), costituiscono i parametri cui ancorare il finanziamento delle spese fondamentali di comuni, città metropolitane e province, al fine di assicurare un graduale e definitivo superamento del criterio della spesa storica. In particolare, congiuntamente alle capacità fiscali, sono utilizzati per il riparto del Fondo di solidarietà comunale.
Il D.P.C.M. 22 febbraio 2024 ha previsto la revisione della metodologia per la stima dei fabbisogni standard della funzione di istruzione pubblica e l’aggiornamento dei dati, utilizzando la metodologia in vigore, per la determinazione dei fabbisogni standard delle restanti funzioni fondamentali dei comuni per il 2023, inclusa la funzione sociale, allegati al decreto.
La Commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) il 16 maggio 2023 ha approvato la nota metodologica per la determinazione dei fabbisogni standard per il settore sociale - al netto del servizio di asili nido - dei comuni della Regione Siciliana e della Regione Sardegna.
Si evidenzia che i due provvedimenti citati non individuano i fabbisogni standard monetari per ciascun comune, ma un coefficiente di riparto per ciascuna funzione. La misura pubblicata del fabbisogno non è dunque un ammontare monetario assoluto, ma esprime la “quota di partecipazione” di ciascun comune al riparto complessivo.
Il comma 762 prevede che il Fondo sia ripartito entro il 31 marzo di ciascun anno con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali.
Il comma 763 prevede, quale criterio di riparto, che si tenga conto delle particolari esigenze dei comuni di piccola dimensione e delle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile e dell’incidenza di tali spese sul fabbisogno standard monetario per la funzione sociale. Nel corso dell’esame alla Camera è stato soppresso l’inciso “intervenuti nell’anno precedente” riferito alle spese sostenute dai comuni per far fronte all’esecuzione delle sentenze relative alla giustizia minorile.
Il comma 764 prevede le modalità di comunicazione da parte dei comuni della spesa sostenuta per adempiere alle sentenze di giustizia minorile. In particolare, è previsto che tale spesa sia comunicata dai comuni con una dichiarazione trasmessa per via telematica, con modalità e termini stabiliti mediante decreto del Ministero dell’interno, sentita la Conferenza Stato-città e autonomie locali, da emanarsi entro il 15 febbraio 2025. Sulla base delle dichiarazioni degli enti, il Ministero dell’interno può applicare criteri di normalizzazione dei costi unitari per persona presa in carico, rettificando d’ufficio le dichiarazioni da considerarsi anomale.
Il comma 765 dispone che nel caso in cui i fondi disponibili si rivelassero insufficienti a coprire il fabbisogno derivante dalle dichiarazioni presentate, la ripartizione sarà effettuata in modo proporzionale, in base al rapporto tra la spesa finanziabile dell'ente rispetto al totale delle richieste avanzate da tutti i comuni aventi diritto.