Legge bilancio 2025, finanziamento del trasporto pubblico locale
L’articolo 1, comma 730 Legge di bilancio 2025, incrementa di 120 milioni di euro per il 2025 il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni ordinarie, di cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012).
Come rileva il Servizio studi del Senato, a seguito della modifica introdotta alla Camera, viene prevista una specifica modalità di ripartizione di tale incremento di risorse, anziché la ripartizione secondo le modalità previste dal vigente articolo 27, comma 2, del decreto-legge n. 50 del 2017: l’incremento di 120 milioni € dovrà essere infatti ripartito proporzionalmente tra le Regioni che, in conseguenza dell’applicazione del solo criterio dei costi standard, previsto alla lett. a) dell’art. 27, comma 2, del D.L. n. 50/2017, presentano imputazioni potenziali rispetto alle percentuali di accesso al Fondo di cui al primo periodo superiori alle rispettive percentuali assegnate nell’anno 2020.
A tale riguardo, si ricorda che il vigente articolo 27, comma 2 del D.L. n. 50/2017 (come novellato dai decreti legge n. 176/2022 e n. 104/2023) prevede che il riparto del Fondo sia effettuato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata, secondo le seguenti modalità:
a)il 50% del Fondo, tenendo conto dei costi standard (di cui all' articolo 1, comma 84, della legge 27 dicembre 2013, n. 147), al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e), considerato il complesso dei servizi di trasporto pubblico locale eserciti sul territorio di ciascuna regione risultanti dalla banca dati dell'Osservatorio e tenendo conto, a partire dal 2024, dei costi di gestione dell'infrastruttura ferroviaria di competenza regionale;
b)il 50% del Fondo, tenendo conto dei livelli adeguati dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, al netto delle risorse di cui alle lettere d) ed e);
c)applicando una penalità annuale, prevista a partire dal 2023 dalla legge annuale sulla concorrenza 2021, n. 118/2022, ma finora mai applicata, qualora i servizi di trasporto pubblico locale e regionale non risultino affidati con procedure di evidenza pubblica entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero ancora non ne risulti pubblicato alla medesima data il bando di gara, nonché nel caso di gare non conformi alle misure di cui alle delibere dell'Autorità di regolazione dei trasporti, qualora bandite successivamente all'adozione delle predette delibere. In ogni caso la riduzione non si applica ai contratti di servizio affidati in conformità alle disposizioni, anche transitorie, di cui al regolamento (CE) n. 1370/2007, e alle disposizioni normative nazionali vigenti. La riduzione, applicata alla quota di ciascuna regione, è pari al 15% del valore dei corrispettivi dei contratti di servizio non affidati con le predette procedure; le risorse derivanti da tale riduzione sono ripartite tra le altre regioni con le medesime modalità;
d)con destinazione annuale dello 0,105 per cento dell'ammontare del Fondo, e comunque nel limite massimo di euro 5,2 milioni annui, alla copertura dei costi di funzionamento dell'Osservatorio TPL.
Con il comma 731, introdotto alla Camera, viene innanzitutto prevista, alla lett. a), l’applicazione anche per il 2025 della ripartizione del Fondo secondo i criteri già applicati per gli anni 2023 e 2024, cioè in base alle percentuali utilizzate per l'anno 2020, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, rispetto al totale di stanziamento 2025 sul Fondo che è di 5.224.754.000 euro in base alla legge di bilancio in commento.
Viene infatti in tal senso novellato il comma 2-quater dell’art. 27 del D.L. n. 50/2017, introdotto dal decreto legge n. 104 del 2023, che ha disposto che limitatamente agli anni 2023 e 2024, al riparto del Fondo TPL si provvedesse, per una quota pari a euro 4.873.335.361,50, e fermo restando quanto previsto dal comma 2-bis, secondo le percentuali utilizzate per l'anno 2020.
Si ricorda in proposito che gli stanziamenti del Fondo TPL si trovano, nel Bilancio dello Stato, sul capitolo 1315 dello Stato di previsione della spesa del MIT (Tab. 10). La legge di Bilancio 2024 (legge 30 dicembre 2023, n. 213), reca uno stanziamento per il Fondo TPL su tale capitolo, di 5.179.554.000 € per il 2024, mentre il presente disegno di legge di Bilancio 2025 prevede uno stanziamento iniziale su tale capitolo, per il 2025, al netto dell’incremento dei 120 milioni € in commento, di 5.224.754.000 €.
La riforma dei criteri di riparto del Fondo (che si sarebbe dovuta applicare a decorrere dal 2020 secondo le previsioni dell'articolo 47, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2019) è stata più volte rinviata e nel 2020 e nel 2021 la ripartizione del Fondo TPL è stata effettuata con le modalità stabilite dal DPCM 11 marzo 2013 e successive modificazioni, cioè in base alle percentuali di ripartizione fissate sostanzialmente in base al criterio della spesa storica.
Alla determinazione delle quote del 50% del Fondo da ripartire secondo i criteri dei costi standard e di efficientamento (le sopra descritte lett. a) e b) dell’art. 27, comma 2, del D.L. n. 50/2017), si provvede a valere sulle risorse residue del Fondo, cioè lo stanziamento del Fondo decurtato della quota suddetta di euro 4.873.335.361,50.
Con la lett. b) del comma 731, si differisce inoltre, dal 31 luglio 2023 al 30 giugno 2025, il termine per l’emanazione del decreto del MIT che dovrà definire gli indicatori per determinare i livelli adeguati di servizio e le modalità di applicazione degli stessi al fine della ripartizione del Fondo, specificando altresì che tali criteri si applicheranno a decorrere dal 2026. Il decreto ministeriale dovrà emanarsi sentita la Conferenza unificata, anziché previa intesa con la stessa, come previsto nella formulazione vigente.
Si ricorda che il Fondo per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario, anche detto Fondo TPL, è stato istituito nel 2013 della legge di stabilità (legge n. 228/2012, articolo 1, comma 301), che ha novellato l’articolo 16-bis del citato D.L. 95/2012. Il fondo è stato poi riformato dal decreto legge n. 50 del 2017, con cui è stata stabilizzata, in via normativa, la sua entità e sono state introdotte innovazioni relative alla sua gestione.
Sul punto si segnala, inoltre, che la Corte costituzionale con la recente sentenza n. 133 del 2024, ha formulato l’auspicio che si porti al più presto a conclusione il complesso iter di transizione ai criteri dei costi standard e fabbisogni standard, prefigurato dalla legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale, e funzionale ad assicurare gli obiettivi di servizio pubblico e il sistema di perequazione.