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Legge bilancio 2025, credito d’imposta per le erogazioni liberali su impianti sportivi pubblici

L’art. 1 comma 246 Legge di bilancio 2025 dispone la proroga al 2025 della disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all’articolo 1, commi da 621 a 626, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il Servizio studi del Senato ricorda che i commi da 621 a 626 della legge di bilancio 2019 hanno previsto, per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, un credito d’imposta, in misura pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate, anche nel caso in cui le queste ultime siano destinate ai soggetti concessionari o affidatari degli impianti medesimi. Sotto il profilo soggettivo, tale credito d’imposta, ripartito in tre quote annuali di pari importo, è stato riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali, nonché ai soggetti titolari di reddito di impresa. Per le prime due categorie, il credito d’imposta non può eccedere il 20 per cento del reddito imponibile; per la terza, il limite è fissato al 10 per mille dei ricavi annui.

La legge di bilancio 2019 ha previsto, inoltre, l’inapplicabilità dei limiti all’utilizzo in compensazione di 700 mila euro, previsto dall’articolo 34 della legge n. 388 del 2000, e di quello annuale di 250 mila euro, di cui all’art. 1, comma 53, della legge n. 244 del 2007. Il credito d’imposta in questione non è cumulabile con altre agevolazioni previste da disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni liberali. La legge di bilancio 2019 ha previsto, infine, un doppio ordine di obblighi di comunicazione, nei confronti dell’Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in capo ai soggetti che ricevono la donazione. In primo luogo, i beneficiari devono dare immediata comunicazione all’atto della ricezione dell’erogazione liberale, rendendone noti importo e destinazione, provvedendo contestualmente a darne adeguata pubblicità attraverso l’utilizzo di mezzi informatici. In secondo luogo, entro il 30 giugno di ogni anno successivo a quello in cui è avvenuta l’erogazione liberale e fino alla fine dei lavori, i beneficiari devono comunicare lo stato di avanzamento dei lavori e rendere il conto sulle modalità di utilizzo delle somme donate.

Il credito d’imposta in esame, inizialmente introdotto per l’anno di imposta 2019, è stato successivamente prorogato all’annualità 2020 dall’articolo 1, comma 177, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) e successivamente applicato anche per l’anno 2022, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d’impresa, ai sensi dell’articolo 1, comma 190, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), e per l’anno 2023, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, ai sensi dell’articolo 1, coma 614 della legge n. 197 del 2022 (legge di bilancio 2023).

La norma specifica che tale credito si applica anche per l'anno 2025, limitatamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa, nel limite complessivo di 10 milioni di euro e secondo le modalità disciplinate dal comma 623 dell'articolo 1 della citata legge n. 145 del 2018.

Per i soggetti titolari di reddito d’impresa, il comma 623 stabilisce che, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d’imposta è fruibile tramite il meccanismo della compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Inoltre, il comma in commento prosegue affermando che, per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29

maggio 2019. La legge di bilancio 2019 ha demandato l’attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, commi da 621 a 626, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della stessa legge di bilancio. Il provvedimento attuativo è stato adottato con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, il quale ha previsto l’apertura di due finestre temporali di 120 giorni, rispettivamente il 30 maggio e il 15 ottobre. Dalla data di apertura dei termini per la presentazione delle domande i soggetti interessati dispongono di 30 giorni per presentare la domanda di ammissione al procedimento ed essere autorizzati ad effettuare l’erogazione liberale.