Legge bilancio 2025, contributo alla finanza pubblica da parte degli enti locali
La Legge 207/2024, legge di bilancio 2025, all’art. 1 commi da 784 a 795 dispone il contributo alla finanza pubblica da parte degli enti territoriali, enti locali e regioni.
Le disposizioni sono efficacemente sintetizzate nella Nota del servizio studi del Senato.
I commi 784 e 785 dell’articolo 1 disciplinano il concorso alla finanza pubblica degli enti territoriali in termini di equilibrio di bilancio e di contributi aggiuntivi alla finanza pubblica, disponendo i casi di esclusione dal versamento del contributo (comma 784), la relativa definizione di equilibrio di bilancio (comma 785), e il fatto che le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano partecipano al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica secondo quanto previsto dai commi da 710 a 724.
I commi 786, 787 e 788 quantificano l’ammontare del contributo alla finanza pubblica richiesto a livello di comparto agli enti territoriali, disponendo che il riparto sia calcolato sulla spesa corrente al netto, tra gli altri, delle spese per diritti sociali e famiglia. Per le regioni a statuto ordinario il contributo è calcolato in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti e stabilito con decreto a seguito di autocoordinamento o, in assenza, solo con decreto (786), sentita la conferenza Stato-Città. Per le regioni a statuto speciale e province autonome il contributo è disciplinato dall’articolo 95 del disegno di legge di bilancio, e comprende anche i loro enti territoriali (comma 787). A seguito delle modifiche introdotte in Commissione Bilancio della Camera, gli enti locali del Friuli- Venezia Giulia, Valle d’Aosta e Trentino-Alto Adige sono dunque esentati dalle disposizioni di cui ai commi 789-793. Per i comuni, province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario e della Regione siciliana e della Sardegna (comma 788) il riparto avviene anche, dunque non esclusivamente, in proporzione alla spesa corrente al netto di alcune componenti; è richiesta un’intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, ma decorsi venti giorni il decreto è comunque adottato.
Il comma 789 dispone che gli enti territoriali, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, iscrivano, per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029, nella parte corrente del bilancio, un fondo di importo pari al contributo aggiuntivo annuale alla finanza pubblica stabilito dai commi precedenti. Ai sensi del comma 790, al termine di ogni esercizio, le risorse ivi stanziate costituiscono un’economia che concorre, per gli enti in disavanzo, al ripiano anticipato del disavanzo di amministrazione per gli enti che abbiano registrato un disavanzo alla fine dell’esercizio precedente; per gli enti che abbiano registrato un risultato di amministrazione positivo o pari a zero nell’esercizio precedente le somme confluiscono nella parte accantonata del risultato di amministrazione per essere destinata al finanziamento di investimenti, anche indiretti, nell’esercizio successivo.
Si prevede un sistema di verifica annuale del rispetto degli obiettivi di comparto, tramite l’utilizzo dei rendiconti di gestione e dei bilanci di previsione, dei quali il comma 794 dispone l’aggiornamento degli schemi ai fini del monitoraggio, che gli enti territoriali devono trasmettere, nei termini previsti, alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche nonché un regime sanzionatorio per gli enti per i quali risultino andamenti della spesa corrente non coerenti o che non abbiano rispettato le disposizioni sugli adempimenti previsti ai fini della verifica degli obiettivi, che contempla l’imposizione di ulteriori obblighi di accantonamento (commi da 791 a 793).
Il comma 795, infine, istituisce un tavolo tecnico volto all’osservazione (non più al monitoraggio, a seguito della modifica effettuata dalla Commissione Bilancio della Camera) delle grandezze finanziarie degli enti territoriali interessati dalle regole della nuova governance europea e all’individuazione di percorsi migliorativi con riferimento ai processi significativi della gestione finanziaria e contabile. A seguito delle modifiche introdotte dalla Commissione Bilancio della Camera dei deputati, è stato previsto che il tavolo tecnico individui percorsi migliorativi anche in riferimento alla gestione del fondo anticipazione di liquidità e al limite all’utilizzo di risultati di amministrazione degli enti in disavanzo.
Secondo quanto riportato nella Relazione tecnica e nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge, il contributo alla finanza pubblica richiesto agli enti territoriali, in base a quanto disposto dai commi da 784 a 789, pur non comportando effetti sul saldo netto da finanziare, determina effetti finanziari positivi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, per complessivi 570 milioni nel 2025, 1.570 milioni in ciascuno degli anni 2026, 2027 e 2028, e 2.500 milioni nel 2029.
Tali effetti sono in parte compensati da quanto disposto dal comma 790, che consente l’utilizzo, da parte degli enti locali in avanzo di amministrazione, di quota parte del contributo per il finanziamento di investimenti, cui sono ascrivibili maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a decorrere dal 2026.