Legge bilancio 2025, aumento del fondo di solidarietà comunale
La Legge 207/2024 - legge di bilancio 2025 - dispone all’art. 1 commi 753 – 754 aumenta la dotazione del fondo di solidarietà comunale.
Come evidenzia il Servizio studi del Senato, il comma 753, lett. a), dell’articolo in esame – intervenendo sul comma 448 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 – ridetermina la dotazione annuale del Fondo di solidarietà comunale (FSC) a partire dall’anno 2026, rispetto agli importi a legislazione vigente con un incremento di:
-112 milioni per il 2026;
-168 milioni per il 2027;
-224 milioni per il 2028;
-280 milioni per il 2029;
-306 milioni circa a decorrere dall’anno 2030.
A seguito dei predetti incrementi, il Fondo viene pertanto rideterminato dall’articolo in esame in 6.872,6 milioni per l’anno 2026, in 6.928,6 milioni per l’anno 2027, in 6.984,6 milioni per l’anno 2028, in 8.260,6 milioni per l’anno 2029, in 8.214,6 milioni per l’anno 2030, e in 8.978,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031.
Il comma 753, lett. b), punto 1 - intervenendo sul comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016 che disciplina le modalità di ripartizione del FSC – assegna le suddette risorse aggiuntive alla quota del Fondo destinata a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale (di cui alla lettera d-quater del comma 449).
Le risorse del Fondo complessivamente destinate a tale finalità vengono pertanto stabilite – rispetto ai 560 milioni previsti a legislazione vigente a decorrere dal 2024 – nei seguenti importi:
-560 milioni di euro per ciascuna annualità 2024 e 2025;
-672 milioni di euro nel 2026;
-728 milioni di euro nel 2027;
-784 milioni di euro nel 2028;
-840 milioni di euro nel 2029;
-870 milioni di euro a decorrere dal 2030.
Come riportato nella Relazione illustrativa, la disposizione è volta, in sostanza, a sostenere l’avanzamento del percorso perequativo, con l’inserimento di risorse aggiuntive statali, di carattere "verticale", in grado di potenziare il sistema generale di perequazione.
Ai fini del riparto, la lettera d-quater) del comma 449 stabilisce che tali somme sono destinate a specifiche esigenze di correzione nel riparto del Fondo di solidarietà comunale e che i comuni beneficiari, i criteri e le modalità di riparto delle risorse sono stabiliti con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto del Fondo medesimo.
La necessità di un sistema di correzione nella ripartizione del Fondo di solidarietà comunale discende dall’applicazione del sistema di perequazione nella distribuzione delle risorse del Fondo, sulla base della differenza tra fabbisogni standard e delle capacità fiscali. Il sistema, avviato nel 2015, prevede un aumento progressivo negli anni della percentuale di risorse del Fondo da distribuire con criteri perequativi, in coerenza con un principio di gradualità nella sostituzione del modello basato sulla spesa storica. La percentuale di risorse da distribuire con i criteri perequativi per il 2024 è pari al 70% della dotazione.
Il progressivo rafforzamento della componente perequativa ha comportato tuttavia alcune distorsioni nella distribuzione delle risorse del FSC, che hanno penalizzato soprattutto i comuni di piccolissime dimensioni, mediamente più colpiti da alte percentuali di perequazione negativa. Le riduzioni della dotazione del Fondo hanno inciso sulla sua funzione perequativa in quanto hanno, di fatto, eliminato l’originaria componente “verticale”, quella cioè finanziata dallo Stato, destinata appunto alla perequazione. La dotazione del Fondo – tolta la quota compensativa delle minori entrate Imu e Tasi, coperta con risorse statali - è rimasta in sostanza alimentata esclusivamente dai comuni attraverso il gettito dell’IMU propria (per una quota del 22 per cento, circa 2,8 miliardi di euro) e non anche dalla fiscalità generale, come invece richiede la legge n. 42 del 2009 per i fondi perequativi delle funzioni fondamentali. La perequazione ha funzionato dunque in questi anni essenzialmente come meccanismo di redistribuzione "orizzontale" delle risorse del Fondo, che ha spostato risorse dai comuni storicamente più dotati, con elevate basi imponibili, verso i comuni con fabbisogni standard più elevati rispetto alla loro capacità fiscale.
Per attenuare gli impatti negativi conseguenti al progredire della perequazione, sono stati introdotti alcuni meccanismi correttivi, in grado di contenere il differenziale di risorse rispetto a quelle storiche di riferimento, stanziando nel Fondo apposite somme destinate a tali finalità. Le somme più cospicue sono state stanziate dalla legge di bilancio 2020, che ha disposto la progressiva restituzione al FSC delle risorse decurtate a titolo di concorso alla finanza pubblica negli anni 2014-2018, ai sensi dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014 (spending review), per importi crescenti negli anni, fino ad arrivare al reintegro totale, corrispondente a 560 milioni annui dal 2024, da utilizzare esclusivamente a correzione degli effetti della perequazione, secondo i criteri indicati nel DPCM di riparto del FSC.
Il comma 753, lett. b), punto 2, dell’articolo in commento, sconta gli effetti di riduzione, pari a 4.014.252 euro, che il Fondo di solidarietà comunale subisce a decorrere dal 2030 per effetto di quanto disposto dall’articolo 9-terdecies, comma 2, del decreto-legge n. 76 del 2024. La disposizione citata ha infatti previsto una riduzione del Fondo di solidarietà comunale (-4.014.252 euro annui dal 2030), per finalità di copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalle modifiche apportate, dalla citata disposizione, all’articolo 19 del decreto-legge n. 123 del 2024, che riguarda il rafforzamento della capacità amministrativa degli enti territoriali e del Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del consiglio.
A tal fine, il punto 2 interviene sulla lettera d-duodecies), del comma 449 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016, nella quale si prevede che, a decorrere dall’anno 2030, le assegnazioni in favore di ciascun comune delle risorse del Fondo di solidarietà comunale (operate ai sensi delle varie lettere del comma 449) vengano ridotte di complessivi 75.996.252 euro (in luogo di 71.982.000 euro prima previsti), al fine di tener conto di quanto stabilito dall’articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023, in materia di potenziamento amministrativo dei comuni delle regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
L’articolo 19 del decreto-legge n. 124 del 2023 ha autorizzato, a decorrere dal 2024, le regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, le città metropolitane, le province, le unioni dei comuni e i comuni appartenenti a tali regioni, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato e nell’ambito delle vigenti dotazioni organiche, personale non dirigenziale nel limite massimo complessivo di 2.200 unità, di cui 71 unità riservate al Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Quota parte della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla disposizione era stata posta a carico del Fondo di solidarietà comunale per un importo pari a 71.982.000 euro annui a decorrere dal 2030.
Il successivo decreto-legge n. 76 del 2024, all’articolo 9-terdecies, ha aggiornato i limiti di spesa entro i quali possono essere effettuate le nuove assunzioni, ponendo quota parte dei maggiori oneri, per 4.014.252 euro dal 2030, a valere sul Fondo di solidarietà comunale.
Il comma 754 istituisce un Fondo di 56 milioni di euro per l’anno 2025, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, anch’esso destinato ad esigenze di correzione del riparto del Fondo di solidarietà comunale tra i comuni delle regioni a statuto ordinario.
Il comma rinvia ad un successivo decreto del Ministero dell’interno, l’individuazione dei comuni beneficiari, nonché dei criteri e delle modalità di riparto delle risorse, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il 30 gennaio 2025.