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Legge bilancio 2025, adeguamento addizionale comunale Irpef

La Legge 207/2024 Legge di bilancio 2025, dispone all’art. 1 commi 750 – 752 adeguamento della disciplina dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche alla nuova disciplina dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.

Come evidenzia il Servizio Studi del Senato, il comma 750 prevede che, al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni di reddito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 11, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi – come modificato dall’articolo 1 comma 2 del presente disegno di legge - i comuni per l'anno 2025 modificano, con propria delibera, entro il 15 aprile 2025, gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale. Ciò in deroga all’articolo 1, comma 169, primo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che dispone che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, e all’articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che prevede che devono essere allegate al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinati, per l’esercizio successivo, tra l’altro le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali.

Il comma 751 dispone che, nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, i comuni possono determinare, per i soli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell’addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’articolo 11, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, vigenti fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Il comma 752, dispone infine che qualora i comuni non adottino la delibera di cui ai commi 750 e 751 o non la trasmettono entro il termine stabilito dall’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche si applica sulla base degli scaglioni di reddito e delle aliquote già vigenti in ciascun ente nell’anno precedente a quello di riferimento.

Il suddetto articolo 14, comma 8, del decreto legislativo n. 23 del 2011 prevede che, a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce.